Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 25 pagine

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sulla procedura amministrativa (PA) manca un rinvio alla nuova disposizione dell’art. 321

n. 1bisCP. SwissHoldings è del parere che l’art. 264 lett. c del Codice di procedura penale (CPP) sia applicabile al segreto professionale che vincola i giuristi d’impresa, ma invita comunque a chiarire quest’aspetto. I partecipanti chiedono inoltre tutta una serie di adeguamenti (redazionali) degli atti normativi da modificare, che risultano dalle precisazioni chieste per diverse disposizioni dell’avamprogetto LGIm (ad es. la definizione di «prodotti» e il rinvio all’art. 12, tenuta del registro e sorveglianza da parte della Confederazione, diritto di consultazione da parte delle autorità di sorveglianza degli avvocati ecc.). Secondo TK manca una disposizione che disciplini il coordinamento con l’entrata in vigore del Codice di procedura civile.

Qualora l’avamprogetto fosse portato avanti, FINMA auspica che l’attuale obbligo di informazione e di notifica delle persone sottoposte a vigilanza secondo l’art. 29 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LAUFIN) resti invariato.

Secondo SUISA occorrebbe adeguare anche gli art. 8 e 9 della legge sulla protezione dei dati (LPD), avvertendo che questa legge concede alle persone interessate un ampio diritto di accesso ai dati, che potrebbe estendersi anche a dati coperti dal segreto professionale.

Modifica del Codice penale (art. 321 n. 1bis)

In relazione a questa disposizione si critica il fatto che l’art. 321 n. 1 CP sia chiaramente funzionale al rapporto e alla comunicazione tra avvocati liberi professionisti e clienti. Proprio per questo NW mette in dubbio l’opportunità di riprendere la stessa struttura nell’art. 321 n. 1bis CP. Numerosi partecipanti appoggiano questa disposizione, perché permette di chiarire la questione dell’assoggettamento dei giuristi d’impresa all’art. 321 CP (violazione del segreto professionale)55, lasciata aperta dal Tribunale federale. GE deplora la definizione insufficiente del termine «prodotto» nella disposizione penale. Secondo SwissBanking in sede di modifica dell’articolo occorrerà indicare espressamente la non applicabilità dell’art. 102 cpv. 1 CP.

Art. 23 Referendum e entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Non sono stati formulati commenti in merito a questa disposizione.

55 economiesuisse, SwissHoldings, TK, ASG.