Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 25 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

3.6 Obbligo di indicare i prezzi per le prestazioni di servizi (art. 16 avamprogetto LCSl)

16 Obbligo di indicare i prezzi

1 Per le merci e le prestazioni di servizi offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente.

2 Il Consiglio federale disciplina l’indicazione dei prezzi e delle mance. Esso può prevedere deroghe all’obbligo di indicazione dei prezzi in particolare per motivi tecnici o di sicurezza.

3Sono fatte salve le disposizioni speciali sull’indicazione dei prezzi stabilite in altri testi

normativi della Confederazione e in particolare, per beni e servizi misurabili, le disposizioni dell’articolo 11 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia.

La maggior parte dei Cantoni approva l’estensione dell’obbligo di indicare i prezzi a tutte le prestazioni di servizi, così come il PPD, il PS, la SIC Svizzera, l’USC, Travail.Suisse, l’ACSI, la

FRC, il kf e la FPC, la CFC, la Comco, la SSIC, Coop, la FER, la SVS, HS, Migros, ProMarca,

la VDF e l’UBCS.

Per BS e Coop non vi sono ragioni obiettive che giustifichino un diverso trattamento per le merci e le prestazioni di servizi e tra le diverse prestazioni di servizi per quanto riguarda l’obbligo di indicare i prezzi. BS chiede tuttavia dei chiarimenti per i fornitori di servizi del settore della salute, soprattutto in riferimento a TARMED ma anche alle prestazioni che non sarebbero computate secondo questo sistema e alle tariffe ospedaliere. SZ sostiene, da un lato, che dovrebbe essere possible derogare al principio dell’obbligo di indicare i prezzi soltanto se le circostanze lo giustificano e, dall’altro, che la formulazione del capoverso 2 “... in particolare per motivi tecnici o di sicurezza ...” è piuttosto vaga.

Le critiche riguardano in particolare la delega dell’esecuzione ai Cantoni. GE ritiene necessario che il Consiglio federale regoli l’indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi soggette alla legge e fissi le eccezioni in stretta collaborazione con le competenti autorità cantonali. Secondo questo Cantone bisogna evitare che gli organi cantonali preposti all’esecuzione debbano accollarsi una mole di lavoro eccessiva tenuto conto della grande varietà di servizi offerti. Anche per il PPD la regolamentazione proposta è accettabile unicamente se può essere applicata senza complicazioni burocratiche e in modo misurato e pragmatico. L’ASA esprime altresì delle riserve a proposito dell’esecuzione dell’articolo 16 LCSl, ritenendo che i controlli effettuati dalle autorità locali in caso di denuncia siano molto onerosi o addirittura privi di possibilità di successo. A suo avviso, la modifica della legge dovrebbe necessariamente essere accompagnata da misure volte a semplificare tali processi.

Per il PS, l’ACSI, la FRC, il kf e la FPC devono essere compiuti grandi sforzi in materia di applicazione dell’indicazione dei prezzi. Diverse indagini avrebbero evidenziato lacune nell’osservanza della legislazione. Sarebbe preferibile disciplinare l’indicazione dei prezzi nella LIC invece che nella LCSl. Se si propendesse per questa soluzione, l’omissione del prezzo non sarebbe una pratica sleale solo in termini astratti, ma permetterebbe ai consumatori di intentare un’azione per violazione del contratto.

La CFC chiede di fissare il principio dell’indicazione ben visibile e facilmente leggibile dei prezzi nella LCSl (e non solo nell’OIP11) e di completare di conseguenza l’articolo 16 capoverso 2 dell’avamprogetto LCSl.

La Comco formula la seguente riserva in merito all’articolo 16 dell’avamprogetto LCSl: le misure volte a migliorare la trasparenza del mercato sono positive dal punto di vista del diritto della concorrenza, ma potrebbero dar adito a forme di collusione poiché consentirebbero, ad esempio, di

11 Ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi (OIP), RS 942.211. 2008-12-15/331 \ COO.2101.104.5.1460689 15/25