Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 25 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
marketing multilivello (“multi-level-marketing”) e sistemi piramidali illegali. Per tre Cantoni il trasferimento dei sistemi piramidali nella LCSl rappresenta un peggioramento perché in tal modo si passerebbe dal regime del reato perseguito d’ufficio a quello del reato perseguito su querela di parte. La disposizione, nella forma proposta nell’avamprogetto, è respinta dall’USAM e da varie organizzazioni vicine alle società di marketing multilivello, che chiedono una norma chiara e pragmatica. La fedDSA propone di armonizzare la disposizione alla clausola della direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali5. Per la FSA questa disposizione non dev’essere inserita nella LCSl, bensì in una legge che protegge i consumatori.
2.2.3 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive
L’inasprimento dell’attuale articolo 8 LCSl relativo alle condizioni commerciali abusive suscita pareri molto discordi. Mentre tutti i Cantoni, il PPD, il PS, le associazioni mantello dei lavoratori, l’USC, le organizzazioni dei consumatori e diverse associazioni economiche approvano il nuovo orientamento proposto, il PLR, l’UDC e le associazioni mantello dell’economia (economiesuisse, USAM, ASB), sostenute da altre associazioni economiche, sono contrari all’avamprogetto. Gli oppositori sostengono in particolare che la modifica introdurrebbe un controllo astratto del contenuto delle condizioni commerciali generali (CCG) che violerebbe la libertà contrattuale. Sottolineano inoltre che questa disposizione va oltre il diritto europeo in materia poiché non protegge soltanto i consumatori ma anche gli acquirenti commerciali. Questo aspetto della revisione è invece accolto positivamente da varie cerchie commerciali. Due partecipanti dicono di preferire un inasprimento - mediante la cancellazione del passaggio “in modo fallace” nell’attuale articolo 8 della legge - al testo posto in consultazione (Comco, FSA). Infine, c’è chi ritiene inopportuno prevedere il controllo astratto del contenuto nella LCSl e auspica una regolamentazione di questa tematica nel CO. Molti fra i sostenitori di un inasprimento reputano necessario prevedere parallelamente nel CO una disposizione che tratti, in particolare, le conseguenze legali dell’applicazione di CCG sleali.
2.2.4 Estensione del diritto della Confederazione di proporre azioni
La grande maggioranza dei partecipanti appoggia la proposta di estendere il diritto della Confederazione di proporre azioni. Il PLR auspica che nel messaggio si precisi la frequenza con la quale la Confederazione eserciterà il suo diritto di proporre azioni. L’estensione di questo diritto è respinta da BL, UDC, USAM e da alcune associazioni economiche. economiesuisse esprime pareri differenziati. Essa ritiene necessario definire in modo chiaro e restrittivo perlomeno le possibilità di intervento della Confederazione.
2.2.5 Obbligo di indicare i prezzi per tutte le prestazioni di servizi
Il cambiamento di sistema proposto per l’indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi, ossia l’assoggettamento di tutte le prestazioni di servizi tranne un elenco di eccezioni, ha raccolto giudizi controversi. Una chiara maggioranza di Cantoni, cerchie di lavoratori e consumatori sono favorevoli. Il PLR, l’UDC, le associazioni mantello dei datori di lavoro dell’economia e le banche, invece, lo respingono. Per quanto riguarda le altre cerchie economiche che si sono espresse, il rapporto tra pareri contrari e favorevoli è equilibrato. Diverse associazioni rivendicano un’eccezione per il loro settore. In generale gli oppositori sostengono che per le prestazioni di servizi complesse o fornite individualmente è impossibile stabilire in anticipo il prezzo effettivo. Le prestazioni di servizi presenterebbero una varietà e una complessità molto superiori rispetto alle merci. Si teme inoltre un aumento degli oneri amministrativi. Il cambiamento di sistema sarebbe accettabile, anche per il PPD, soltanto se si riuscisse a tenere sufficientemente conto di questo aspetto.
5 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”). 2008-12-15/331 \ COO.2101.104.5.1460689 4/25