Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 25 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

nioni discordi per quanto riguarda l’articolo 22 dell’avamprogetto LCSl. Rilevano anzitutto che una trasmissione dei dati non presuppone una condanna e vorrebbero sapere chi giudica se sono presenti le condizioni indicate all’articolo 22 capoverso 1 lettera a, e secondo quali criteri.

La FSA propone di esaminare approfonditamente la compatibilità della disposizione con la legisazione svizzera in materia di protezione dei dati e di introdurre un obbligo di segretezza nell’articolo 22, sul modello dell’articolo 21 capoverso 1 lettera b. Suscita inoltre perplessità l’assenza di una riserva in merito alla reciprocità nell’articolo 22 capoverso 3.

L’ASA approva la creazione di basi giuridiche per la collaborazione con le autorità estere, ma reputa necessario rielaborare l’articolo 22 dell’avamprogetto LCSl. Conformemente al suo tenore attuale, le autorità federali potrebbero, sulla base di un semplice sospetto, puntare il dito contro persone fisiche e giuridiche segnalandole ad autorità estere e organizzazioni internazionali. L’ASA giudica questa procedura discutibile dal punto di vista dei principi del diritto della protezione dei dati, in particolare quelli dell’esattezza dei dati e della proporzionalità.

Secondo l’UDC entrambi gli articoli sono superflui. Essa rileva che il rapporto esplicativo non riporta nessun caso che abbia richiesto una simile collaborazione internazionale. Sembrerebbe quindi che la collaborazione con i servizi esteri funzioni già oggi.

Intercable ritiene che questa disposizione dia carta bianca alle autorità e che ciò sia inammissibile. Considera infatti inaccettabile che la Confederazione possa, prima che sia emanata una sentenza definitiva, trasmettere documenti riguardanti persone o ditte sospettate di esercitare pratiche sleali. Così facendo si vanificherebbero tutti i principi che reggono lo Stato di diritto.

R. H. Weber, durante la riunione dello SFK, ha criticato le norme proposte ritenendole incongruenti con quelle di altre leggi che regolano il mercato, come ad esempio la legge sulle banche14. Ha anche precisato che non rispetterebbero la legge sulla protezione dei dati.

3.8 Art. 23 cpv. 1 e 3 avamprogetto LCSl

Art. 23 cpv. 1 e 3 (nuovo)

1Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3La Confederazione dispone dei diritti integrali di parte e può interporre rimedi giuridici.

Le modifiche proposte all’articolo 23 dell’avamprogetto LCSl hanno riscosso ampia approvazio-

ne. La stragrande maggioranza dei Cantoni, il PPD, il PLR, il PS, l’USAM, Travail.Suisse, la

FER e ProMarca le approvano, esplicitamente o implicitamente.

BS sostiene che il rinvio all’articolo 3b LCSl nell’articolo 23 dell’avamprogetto LCSl non può essere approvato se il perseguimento penale previsto nell’ambito dei sistemi piramidali sarà possibile solo su querela di parte. NE aggiunge che la disposizione dovrebbe eventualmente essere iscritta nel CP e non nella LCSl. SG fa notare che bisogna badare che l’onere amministrativo supplementare per i Cantoni e, in particolare, i Ministeri pubblici, sia commisurato alla sua utilità. In proposito occorre verificare se la connessione tra l’obbligo di comunicare le decisioni definitive previsto all’articolo 27 capoverso 2 dell’avamprogetto LCSl con la facoltà della Confederazione di interporre rimedi giuridici (art. 23 cpv. 3 dell’avamprogetto) non sia sufficiente.

ProMarca considera necessarie e prive di rischi le modifiche delle disposizioni penali previste all’articolo 23 capoverso 1. A suo avviso, accordando i diritti di parte alla Confederazione si favo-

14 Legge federale dell‘8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR), RS 952.0. 2008-12-15/331 \ COO.2101.104.5.1460689 19/25