Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 25 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

responsabilità è imputata al cliente che ne ha fatto uso. 2. I voli di andata e ritorno con Swiss, per i quali le CCG di Swiss prevedono l’annullamento senza rimborso del volo di ritorno se il cliente non effettua il volo di andata.

La SSIC e la FMB sostengono che i committenti impongono, di fatto, alle piccole e medie imprese le loro CCG. Esse sottolineano che recentemente si è constatata la ripetuta utilizzazione nella conclusione di contratti di CCG abusive o, perlomeno, poco chiare e ambigue, che hanno regolarmente provocato controversie dagli esiti incerti. Secondo la FMB queste CCG spesso si allontanano dalla ripartizione naturale dei diritti e degli obblighi tra le parti contrattuali, ragione per cui l’articolo 8 non dovrebbe essere interpretato in modo troppo restrittivo. Per la SSIC il nuovo articolo 8 va nella giusta direzione. Tuttavia, a suo avviso, l’utilizzo di espressioni giuridiche vaghe, come la nozione di “buona fede”, non permette di migliorare sostanzialmente la lotta contro le pratiche abusive.

3.4.2 Pareri favorevoli a una regolamentazione più vicina all’attuale articolo 8 LCSl

La Comco e la FSA propongono di eliminare semplicemente il passaggio “in modo fallace” nell’attuale articolo 8 senza apportare ulteriori modifiche. Per la Comco il nuovo articolo 8 è una disposizione pertinente dal punto di vista della politica della concorrenza. Tuttavia, ci si chiede se non sia meglio introdurre un controllo (del contenuto) delle CCG (anche) nel CO, in riferimento al rapporto esplicativo del 31 luglio 2006 sull’avamprogetto di revisione totale della legge federale sul contratto d’assicurazione CCA, redatto da una commissione di esperti che proponeva di introdurre un controllo generale del contenuto delle CCG in un nuovo articolo 20a CO. Se questo punto fosse ancora d’attualità, si dovrebbe coordinare l’operazione con l’articolo 8 LCSl. Per quanto riguarda l’articolo 8 proposto e il suo tenore, la versione del precedente progetto, che prevedeva di eliminare la precisazione “in modo fallace”, sarebbe preferibile a quella posta in consultazione poiché il significato concreto del passaggio “violando il principio della buona fede” non è chiaro. Se in tal modo si riprende lo stesso concetto della disposizione generale dell’articolo 2 LCSl, questa ripetizione risulta superflua. Se invece si vuole introdurre una condizione supplementare, si tratta di una riformulazione, ma non di un miglioramento del contenuto dell’attuale articolo 8 LCSl. Ci si chiede inoltre perché l’espressione “violando il principio della buona fede” compare nella lettera a ma non nella lettera b. Infine, l’articolo 8 lettera a dell’avamprogetto LCSl dovrebbe essere collocato sul piano del controllo del contenuto e non nelle modalità di conclusione dei contratti.

3.4.3 Pareri contrari alla proposta di regolamentazione delle CCG nella LCSl Il PLR, l’UDC, economiesuisse e l’USI, l’ASB, l’USAM, il TCS, l’UPSA, la SVS, HS, Intercable,

Migros, l’ASSL, Swissmem, la VDF e l’UBCS respingono l’articolo 8 dell’avamprogetto LCSl. Il PLR propende espressamente per il mantenimento della vecchia versione dell’articolo 8 LCSl considerato che, pur non essendo convincente, è comunque completata dalla prassi dei tribunali. A suo avviso la nuova versione è, di fatto, una riformulazione del vecchio articolo, che presenta grossi problemi e da cui non risulta veramente un vantaggio. Esso teme che la nuova formulazione comporti un sovraccarico amministrativo per gli autori delle CCG e che un articolo nuovo e impreciso non sia di alcuna utilità per i consumatori. Per il PLR l’espressione “buona fede” è soggetta a interpretazione almeno quanto l’attuale “in modo fallace” e, accrescendo il margine d’apprezzamento dei tribunali, non farebbe che aumentare ulteriormente l’insicurezza giuridica.

Dai pareri contrari emerge l’idea generale che i consumatori siano sufficientemente protetti contro le CCG abusive dalla legislazione, dalla giurisprudenza e dalla prassi attuali.

Per il PLR l’introduzione di un controllo astratto del contenuto è sconcertante. Si tratterebbe infatti di una novità nel diritto privato svizzero. Essa intaccherebbe perlomeno il principio della libertà contrattuale iscritto nel diritto privato svizzero in quanto si preferirebbero i contratti individuali a scapito dei contratti standard. Il PLR ritiene che si debbano permettere tutti i tipi di conclusione di contratti e che ogni altra posizione sia incompatibile con la concezione liberale dei

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