Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 25 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Migros, la FSA, la sava, l’ASSL, SW, Swissmem, la VDF, e l’UBCS ritengono che per motivi di sistematica la norma concernente il controllo astratto del contenuto delle CCG non debba essere inserita nella LCSl ma nel CO.

F. Thouvenin ha fatto notare, in occasione della riunione dello SFK, che sarebbe errato, sul piano della sistematica del diritto, fissare la norma sulle CCG nel diritto della concorrenza. Ritiene infatti che il legame tra la disposizione in questione e la clausola generale nonché le altre fattispecie specifiche sia inesistente o artificiale. Si dovrebbe piuttosto abrogare l’articolo 8 LCSl e introdurre al suo posto una “legge quadro per la protezione dei consumatori” con la relativa ordinanza. Sarebbe inoltre opportuno redigere un elenco di clausole simile a quello previsto dal diritto europeo. La stessa richiesta è espressa da ww&p e, eventualmente, dall’UBCS. Per ww&p si dovrebbe anche menzionare nell’articolo 9 LCSl la nullità quale conseguenza di infrazioni all’articolo 8.

3.5 Diritto d’azione esteso della Confederazione (art. 10 avamprogetto LCSl)

Art. 10 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 - 5 (nuovo)

2 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:

c. abrogata

3 Secondo l’articolo 9 capoversi 1 e 2 anche la Confederazione può proporre azioni qualora lo ritenga necessario per la tutela dell’interesse pubblico, segnatamente se:

a. è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all’estero e le persone colpite nei loro interessi economici risiedono all’estero; o

b. sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collettivi.

4 Qualora sia necessario per ragioni di tutela dell’interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l’opinione pubblica sui comportamenti sleali di alcune ditte citandole per nome.

5In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è applicabile obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato.

Tutti i Cantoni tranne BL, il PPD, il PS, l’USC, la SIC Svizzera, Travail.Suisse, l’ACSI, la FRC, il kf, la FPC, la CFC, la Comco, la SSIC, Coop, il CP, la CVAM, la FER, il Forum PMI, la FP

VD, HS, la KGL, Migros, ProMarca, la SADV, la FSA e ww&p approvano espressamente l’estensione del diritto della Confederazione di proporre un’azione o comunque non la respingono.

Il PLR non è fondamentalmente contrario all’estensione del diritto d’azione della Confederazione ma chiede indicazioni più precise sulla frequenza con la quale essa intende esercitare questo diritto. Vorrebbe che il Consiglio federale approfondisse tali questioni nel messaggio e che motivasse più in dettaglio la necessità di un nuovo diritto d’azione.

Secondo l’USC l’estensione del diritto di proporre un’azione permetterà di eliminare la discriminazione dei produttori svizzeri. Gli operatori svizzeri i cui interessi collettivi sono stati lesi otterrebbero in tal modo lo stesso trattamento di cui beneficiano i loro partner stranieri. Per la SADV l’estensione del diritto d’azione della Confederazione è importante anche per l’applicazione del nuovo articolo volto a combattere le truffe dei registri. La FSA suggerisce di sostituire l’espressione “einer Mehrzahl von Personen” con “von vielen Personen” poiché un’azione può essere proposta dalla Confederazione se sono minacciati o violati degli interessi collettivi (questa osservazione non riguarda la traduzione italiana, che corrisponde già alla proposta della FSA).

2008-12-15/331 \ COO.2101.104.5.1460689 13/25