Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 25 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

3.7 Collaborazione e comunicazione dei dati (art. 21 e 22 avamprogetto LCSl)

Art. 21 Collaborazione (nuovo)

1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, purché:

a. tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d’affari sleali;

e

b. le autorità estere, le organizzazioni o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di segretezza.

2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche commerciali sleali.

Art. 22 Comunicazione di dati (nuovo)

1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e pratiche e, in particolare:

a. le persone coinvolte in una pratica d’affari sleale;

b. il materiale pubblicitario o altri documenti che comprovano l’esistenza di una pratica d’affari sleale;

c. le modalità finanziarie dell’operazione;

d. le caselle postali bloccate.

2 Le autorità federali possono comunicare tali dati se il destinatario garantisce che:

a. concede la reciprocità;

b. i dati saranno trattati esclusivamente per la lotta contro le pratiche d’affari

sleali.

3Se il destinatario è un’organizzazione o un ente internazionale, i dati possono essere comunicati anche se non viene concessa la reciprocità.

Tutti i Cantoni, il PPD, il PLR, il PS, economiesuisse e l’USI, la SIC Svizzera, l’USC, l’USAM,

Travail.Suisse, l’ACSI, la FRC, il kf, la FPC, il TCS, la CFC, la Comco, la SSIC, Coop, la FER, la FP VD, la KGL, la SADV, la SDV e ww&p approvano, esplicitamente o implicitamente, la disposizione.

economiesuisse ritiene opportuno esaminare approfonditamente la disposizione sulla comunicazione dei dati nell’ottica della protezione dei dati. Si tratterebbe inoltre di rispettare la presunzione d’innocenza.

L’USC considera indispensabile agevolare la collaborazione con le autorità estere per poter combattere efficacemente le truffe che assumono una dimensione sempre più internazionale tramite le nuove tecnologie. Coop e la FP VD sono altresì del parere che la Svizzera dipenda dalla collaborazione con i suoi partner stranieri considerato che le truffe transfrontaliere tendono a moltiplicarsi.

Per l’ASB non è concepibile che la Svizzera debba rinunciare alla condizione della reciprocità presso un’organizzazione internazionale o un ente internazionale, tanto più che le autorità estere sono tenute, in base all’articolo 22 capoverso 2, a concedere la reciprocità. Per questo motivo ritiene che si debba abrogare l’articolo 22 capoverso 3 senza sostituirlo.

ProMarca chiede che si tenga conto della questione della protezione dei dati attraverso un accordo di cooperazione o un accordo internazionale. I membri di questa associazione hanno opi-

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