Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 25 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

A. Brunner ha espresso il suo apprezzamento per la modifica della LCSl in occasione della riunione dello SFK. La possibilità di proporre un’azione che si vuole conferire allo Stato consentirebbe, a suo avviso, di proteggere anche i consumatori svizzeri. Considera peraltro positivo il fatto che non sono stati introdotti dei “class actions”.

BL, l’UDC, economiesuisse, l’USAM, il TCS, la FRP, la SDV, l’ASA e Swissmem disapprovano l’estensione del diritto d’azione della Confederazione. BL e l’UDC ritengono che, in un sistema giuridico liberale, le parti interessate devono poter avviare eventuali passi legali sotto la propria responsabilità, e fanno notare che il diritto vigente prevede già un diritto d’azione esteso per le associazioni professionali ed economiche e le organizzazioni dei consumatori. Respingono anche le varianti concernenti il diritto d’azione della Confederazione presentate a pagina 13 del rapporto esplicativo. Swissmem è del parere che le organizzazioni dei consumatori debbano difendere gli interessi collettivi. Secondo l’USAM l’estensione del diritto di proporre azioni comporterebbe una mole di lavoro sproporzionata per i tribunali e le autorità.

economiesuisse e il TCS temono che l’estensione del diritto d’azione della Confederazione possa comportare eccessive ingerenze dello Stato nella libertà contrattuale attraverso il controllo astratto del contenuto delle CCG. Secondo economiesuisse si dovrebbero perlomeno stabilire in modo chiaro e restrittivo le possibilità d’intervento della Confederazione. La federazione considera in ogni caso la formulazione dell’articolo 10 capoverso 3 troppo aperta. Questa opinione è condivisa anche dalla FRP, per la quale la nozione di “interessi collettivi” non è chiara.

L’ASA sottolinea che le assicurazioni sottostanno già, in materia di pratiche abusive, a una sorveglianza estesa da parte dell’Ufficio federale delle assicurazioni private. Di conseguenza, l’estensione del diritto d’azione della Confederazione non sarebbe applicabile a fattispecie nazionali per le prestazioni assicurative. Essa sarebbe in ogni caso discutibile dal profilo politico.

SW e la SDV suggeriscono di esaminare se invece di estendere il diritto d’azione della Confederazione non si possa prevedere un indennizzo economico per le organizzazioni dei consumatori legittimate ad agire in base alla LCSl.

La possibilità accordata alla Confederazione di informare il pubblico prevista all’articolo 10 capoverso 4 è in linea di principio accolta favorevolmente. BS ritiene tuttavia che la responsabilità di informare non dovrebbe spettare soltanto al Consiglio federale ma anche all’autorità amministrativa avente legittimazione attiva (SECO). ZH considera il termine “ditta” troppo restrittivo. Secondo l’USC la facoltà conferita alla Confederazione di informare il pubblico delle pratiche sleali di una ditta citandola per nome avrebbe un incontestabile effetto dissuasivo.

economiesuisse ritiene che un semplice interesse pubblico non basti per giustificare una simile misura, ma che dovrebbe sussistere un interesse pubblico preponderante. Prima di informare il pubblico, il carattere sleale delle pratiche in questione dovrebbe essere constatato da un tribunale. Questa opinione è condivisa anche dall’ASA. L’USAM e la VDF temono che la possibilità di informare il pubblico dia adito a pregiudizi (“name and shame”), con tutti i danni ivi connessi.

Il TCS, la FRP e la VDF respingono la possibilità di informare il pubblico accordata alla Confederazione dall’articolo 10 capoverso 4 dell’avamprogetto LCSl. Il TCS è del parere che non esistono criteri precisi per valutare le condizioni di pubblicazione. La FRP considera la misura impraticabile perché in generale interverrebbe troppo tardi. La VDF ritiene che il fatto di informare il pubblico senza seguire una procedura giuridica sia discutibile dal punto di vista dello Stato di diritto.

2008-12-15/331 \ COO.2101.104.5.1460689 14/25