Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/126: Modifica della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) · 25 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
rapporti tra lo Stato e il cittadino. Esso rinvia infine all’argomentazione che ha esposto il 13 luglio 2004 nel suo parere concernente la LIC.
Secondo l’UDC il Consiglio federale non menziona nessuna pratica abusiva che giustifichi una revisione. Esso sostiene che si debba assolutamente evitare che la Svizzera recepisca, in questo settore, una legislazione europea burocratica e dannosa per l’economia.
Per economiesuisse un controllo astratto del contenuto delle CCG costituisce un’importante ingerenza nella libertà contrattuale, che risulta problematica soprattutto nella prospettiva dell’estensione del diritto d’azione della Confederazione. L’associazione considera inutile questo controllo dal momento che già oggi le CCG contrarie al diritto imperativo non sono valide, e ritiene che l’applicazione della cosiddetta clausola insolita comporta nella pratica una sorta di controllo effettivo del contenuto. La nuova regolamentazione creerebbe inoltre confusione tra il diritto imperativo e il diritto dispositivo. Il diritto dispositivo non potrebbe più essere modificato dalle CCG e diventerebbe, di fatto, diritto imperativo. Inoltre, l’applicazione per i contratti innominati risulta difficile poiché, in questo caso, è praticamente impossibile stabilire oggettivamente se una norma si scosta di molto dal sistema legale o se i diritti e gli obblighi sono ripartiti equamente. Altra critica: la versione riveduta dell’articolo 8 LCSl crea nuove incertezze giuridiche a causa delle numerose nozioni soggette a interpretazione che contiene.
Argomentazioni simili sono espresse da ASB, UPSA, HS, Swissmem, ASSL e UBCS. La nuova versione dell’articolo 8 contiene, secondo loro, diverse nozioni poco chiare che conferiscono ai giudici un margine di manovra sproporzionato e che, di conseguenza, compromettono la sicurezza giuridica sia per le imprese che per i clienti. Aggiungono inoltre che sarebbe necessario esaminare e adeguare una serie di contratti standard, il che esigerebbe ingenti risorse in termini di finanze, tempo e personale. La nuova regolamentazione determina anche una drastica limitazione della libertà contrattuale, che è particolarmente grave tenuto conto della sanzione comminata (nullità del contratto). L’ASB teme, dal canto suo, che la Confederazione e le organizzazioni dei consumatori possano influenzare in modo eccessivo la forma dei contratti conclusi tra fornitori e acquirenti. Secondo l’ASB, l’ASSL e l’UBCS il controllo astratto del contenuto previsto all’articolo 8 lettera b introduce un cambiamento di sistema nella LCSl considerato che una ripartizione dei diritti e degli obblighi notevolmente in contrasto con la natura del contratto è sufficiente per stabilire l’infrazione. Un comportamento contrario alla buona fede non è invece un presupposto necessario.
economiesuisse, l’ASB, swissmem, l’ASSL e l’UBCS indicano che il nuovo articolo, essendo applicabile a tutti i tipi di fornitori e acquirenti, si spinge oltre le disposizioni della direttiva europea sulle clausole abusive10, che riguardano unicamente i consumatori. economiesuisse propone di introdurre anche il presupposto di un comportamento contrario alla buona fede nell’articolo 8 lettera b e di limitare l’effetto dell’articolo 8 ai contratti conclusi con i consumatori.
L’USAM è contraria alla modifica dell’articolo 8, ma segnala che alcune sue organizzazioni affiliate hanno opinioni diametralmente opposte. Essa aggiunge che le modalità di stipulazione di un contratto di diritto privato sono per principio di competenza delle parti contraenti e che le CCG devono essere adattate alla situazione specifica. La formulazione dell’articolo 8 è respinta all’unanimità perché troppo imprecisa e soggetta a interpretazione. Semmai si dovesse procedere a una modifica, si dovrebbe sostituire l’espressione “violando il principio della buona fede” con “in modo fallace” nell’articolo 8 lettera a.
Per il TCS un controllo astratto del contenuto effettuato senza l’errore di una parte contraente consentirebbe alle organizzazioni autorizzate e alla Confederazione di sostituirsi alla volontà delle parti contraenti e creerebbe, in tal modo, una sorta di censura contrattuale. La libertà contrattuale ne verrebbe troppo limitata. Questa opinione è condivisa anche da UPSA, HS, Swissmem
e UBCS.
10 Direttiva 93/13/EWG del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 2008-12-15/331 \ COO.2101.104.5.1460689 12/25