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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine

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Circolazione stradale

4. Legge federale del 15 dicembre 200015 sui medicamenti

Art. 26 cpv. 3 (nuovo)

3 Chiunque dispensa un medicamento che da solo, in combinazione con altri medicamenti o con l’alcol può ridurre o escludere l’idoneità alla guida, è tenuto a informare personalmente il consumatore o il paziente su detto rischio. Se un medicamento è dispensato allo scopo di mantenere integra o recuperare l’idoneità alla guida, egli deve altresì specificare che la sospensione del medicamento può compromettere la capacità di condurre.

15 RS 812.21