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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine

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Circolazione stradale

4 L’USTRA allestisce almeno una volta all’anno una statistica annua standardizzata degli incidenti stradali e, in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica, la pubblica in una forma adeguata.

5 L’USTRA fornisce i dati alle autorità, alle organizzazioni e ai privati interessati che li richiedono per valutazioni proprie.

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Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:

a. le competenze e le responsabilità;

b. il diritto d’accesso alla procedura di richiamo;

c. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;

d. il diritto d’informazione e di rettifica;

e. l’organizzazione e la gestione del sistema centrale di trattamento dei dati;

f. la collaborazione con le autorità nazionali e straniere;

g. la sicurezza e la protezione dei dati.

Titolo prima dell’art. 105

Titolo settimo: Disposizioni esecutive e finali

Art. 105 cpv. 2

2 I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone, sono tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e della targa del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza deve rimborsare le imposte che ha riscosso dopo detto giorno.

Art. 105a (nuovo) Destinazione vincolata degli introiti delle multe

1 I Cantoni utilizzano almeno la metà dei proventi da pene pecuniarie, multe e confische per misure a favore della sicurezza della circolazione.

2 Ogni anno comunicano alla Confederazione l’ammontare dei mezzi raccolti l’anno precedente e il loro impiego a favore di misure di sicurezza stradale.

Art. 106 cpv. 7 e 9

Abrogato

Art. 106a (nuovo) Accordi internazionali

1 Il Consiglio federale può stipulare con gli Stati esteri convenzioni concernenti il traffico dei veicoli a motore attraverso i confini. Nell’ambito di queste convenzioni può:

a. rinunciare allo scambio delle licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio

oltre i confini nazionali;

b. prevedere autorizzazioni per viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi superiori a quelli

stabiliti nell’articolo 9 della presente legge; esso rilascia le autorizzazioni soltanto in via eccezionale e nella misura in cui sia consentito dagli interessi della sicurezza della circolazione e della protezione dell’ambiente.