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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine

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Circolazione stradale

do nazionale di garanzia in relazione agli incidenti di loro competenza. L’USTRA vi ha accesso unicamente nell’ambito della manutenzione del registro e non può utilizzare i dati per fini propri.

6 I dati sono verificati e completati con informazioni e in particolare con i corrispondenti numeri di identificazione dei seguenti registri:

a. i dati personali dei registri FABER e ADMAS (art. 104b e 104c);

b. i dati relativi ai veicoli del registro MOFIS (art. 104a).

7 I dati rimangono a disposizione dell’autorità notificante durante l’intera durata del procedimento penale o amministrativo. Sono eliminati al più tardi 10 anni dopo la data dell’incidente.

8 Una volta concluso il rilevamento dell’incidente, i dati di cui al capoverso 3 lettere a–e sono trasmessi in forma anonimizzata al registro degli incidenti stradali.

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Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

a. le competenze e le responsabilità;

b. il diritto d’accesso alla procedura di richiamo;

c. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;

d. il diritto d’informazione e di rettifica;

e. l’organizzazione e la gestione del sistema centrale di trattamento dei dati;

f. la collaborazione con le autorità nazionali e straniere;

g. la sicurezza e la protezione dei dati.

Art. 104g (nuovo) Registro degli incidenti stradali

1 L’USTRA gestisce in collaborazione con i Cantoni e gli assicuratori per la responsabilità civile dei veicoli a motore un registro centrale degli incidenti stradali (RIStr.).

2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti:

a. analisi dei tratti pericolosi e a rischio d’incidente;

b. piano di risanamento dei tratti pericolosi e a rischio d’incidente;

c. ricerca delle cause degli incidenti;

d. allestimento della statistica degli incidenti stradali;

3 Il registro contiene, per ogni incidente della circolazione stradale, le seguenti informazioni:

a. i dati pseudonimizzati delle persone coinvolte nell’incidente;

b. i dati pseudonimizzati dei veicoli coinvolti nell’incidente;

c. i dati relativi al tratto di strada dove si è verificato l’incidente;

d. i dati relativi alle condizioni esterne;

e. i dati relativi al tipo e alle cause dell’incidente.