Progetto
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto
Circolazione stradale
2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli, l’equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle perizie relative. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può aderire agli emendamenti dei regolamenti tecnici relativi a questi accordi ove non sia necessario adattare il diritto svizzero. Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell’Accordo europeo del 30 settembre 19578 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.
3 Il Consiglio federale può stipulare con Stati esteri accordi concernenti la trasmissione di informazioni iscritte nei registri dei veicoli e l’esecuzione di pene pecuniarie o multe in caso di infrazione alle norme della circolazione stradale. Gli accordi possono prevedere che le pene pecuniarie e le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive.
4 Il Consiglio federale può concludere con il Principato del Liechtenstein accordi circa la partecipazione delle autorità di quest’ultimo alla gestione e all’utilizzazione dei registri secondo gli articoli 104a–104g.
II
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.