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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine

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Circolazione stradale

3 L’USTRA tratta i dati conformemente agli articoli 104f e 104g. Per il resto è applicabile la legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale7.

4 Le autorità di controllo e le autorità penali sono tenute a notificare all’Ufficio federale dei trasporti ogni infrazione grave o ripetuta, commessa da un’impresa di trasporto stradale attiva nel trasporto di viaggiatori o merci oppure dai suoi collaboratori, contro la presente legge o contro le prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale. L’Ufficio federale dei trasporti può trattare questi dati ai fini della procedura di autorizzazione nell’ambito delle disposizioni sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada.

6 Sulla base di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, le autorità che gestiscono i registri secondo gli articoli 104a–104g mettono a disposizione dell’Ufficio federale di statistica i dati in forma anonimizzata di cui quest’ultimo necessita per adempiere i propri compiti legali.

Art. 104a cpv. 1, 2 lett. e (nuovo), 4 frase introduttiva, 5 lett. f (nuovo) e 7

1 L’USTRA gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS).

2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti:

e. controllo dell’accesso alle professioni di trasportatore su strada.

4 Oltre all’USTRA, le autorità seguenti trattano i dati personali e i dati relativi ai veicoli presenti nel registro:

5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

f. l’Ufficio federale dei trasporti nell’ambito delle procedure di concessione e autorizzazione

per il trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada.

7Abrogato

Art. 104b cpv. 2, 6 lett. g e 7

2 Il registro ADMAS serve:

a. all’adempimento dei compiti legali seguenti:

1. rilascio di licenze d’allievo conducente e di licenze di condurre nonché abilitazioni a maestro conducente;

2. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;

3. allestimento della statistica delle misure amministrative;

b. alla fissazione dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a moto-

re da parte degli assicuratori.

6 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

g. i servizi cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

7 Nell’ambito delle procedure di concessione e autorizzazione per il trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada, l’Ufficio federale dei trasporti può accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo.

7 RS 431.01