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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine

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Circolazione stradale

Art. 54 Poteri speciali degli organi di controllo

1 Gli organi di controllo, se accertano in circolazione un veicolo che non è autorizzato a circolare o il cui stato o carico rappresenta un pericolo per la circolazione o che cagiona un rumore evitabile, vietano la continuazione del viaggio. Essi possono sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

2 Gli organi di controllo sono autorizzati a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e obbligarli a invertire la loro marcia.

3 Se il conducente di un veicolo si trova in uno stato che lo fa inetto a una guida sicura o non è autorizzato a condurre per un altro motivo stabilito nella legge, gli organi di controllo gli impediscono la continuazione del viaggio e gli sequestrano la licenza di condurre.

4 Se il conducente di un veicolo a motore ha dimostrato di essere particolarmente pericoloso per avere violato gravemente importanti norme della circolazione o ha cagionato intenzionalmente un rumore evitabile, gli organi di controllo possono sequestrargli sul posto la licenza di condurre.

5 Le licenze sequestrate dagli organi di controllo devono essere trasmesse subito all’autorità incaricata di revocarle, che prenderà immediatamente una decisione. Fino al momento della decisione, il sequestro da parte degli organi di controllo ha effetto di revoca.

6 Gli organi di controllo, se accertano in circolazione un veicolo che non è conforme alle disposizioni sul trasporto dei viaggiatori o sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada, possono vietare la continuazione del viaggio, sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

Art. 55 cpv. 6 nonché 7 lett. d (nuovo)

6 L’Assemblea federale fissa in un’ordinanza la concentrazione di alcol nell’alito e la concentrazione di alcol nel sangue a contare dalle quali si ammette l’inattitudine alla guida secondo la presente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all’alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nell’alito e la concentrazione di alcol nel sangue sono da considerare qualificate.

7 Il Consiglio federale:

d. può prescrivere che l’ebrietà sia misurata attraverso apparecchi per il test dell’alito e in

quali casi deve essere ordinata una prova del del sangue.

Art. 57 cpv. 5 lett. b

5 Il Consiglio federale può prescrivere che:

b. i conducenti e i passeggeri di veicoli a motore a due ruote nonché motoleggere, quadricicli

leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore devono portare il casco di protezione.

Art. 57b

Abrogato