Progetto
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto
Circolazione stradale
trollo della durata del lavoro e del riposo.
6
Il Consiglio federale disciplina i particolari per l’elaborazione dei dati, segnatamente per quanto concerne:
a. le competenze e le responsabilità;
b. il diritto d’accesso alla procedura di richiamo;
c. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;
d. il diritto d’informazione e di rettifica;
e. l’organizzazione e la gestione del sistema centrale di trattamento dei dati;
f. la collaborazione con le autorità nazionali e straniere;
g. la sicurezza e la protezione dei dati.
Art. 104f (nuovo) Registro dei procedimenti relativi agli incidenti stradali
1 L’USTRA gestisce in collaborazione con i Cantoni e le assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a motore un sistema centrale di archiviazione degli incidenti stradali e dei procedimenti penali, amministrativi e civili ad essi collegati (PIStr.).
2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti:
a. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli in rela-
zione a incidenti della circolazione;
b. esecuzione di procedimenti civili tra assicuratori e vittime di incidenti;
c. disciplinamento dei danni per i quali, secondo la legge, devono rispondere l’Ufficio na-
zionale di assicurazione o il Fondo nazionale di garanzia;
d. comunicazione dei dati richiesti per il registro degli incidenti stradali (art. 104g).
3 Il registro contiene, per ogni incidente della circolazione stradale, le seguenti informazioni:
a. i dati delle persone coinvolte nell’incidente;
b. i dati dei veicoli coinvolti nell’incidente;
c. i dati relativi al tratto di strada dove si è verificato l’incidente;
d. i dati relativi alle condizioni esterne;
e. i dati relativi al tipo e alle cause dell’incidente;.
f. gli schizzi dell’incidente;
g. i verbali degli interrogatori e i rapporti di denuncia.
4 La polizia stradale e le assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli comunicano i dati di cui al capoverso 3 lettere a–e per tutti gli incidenti soggetti all’obbligo di rilevamento di cui esse sono a conoscenza.
5 I dati notificati relativi agli incidenti possono essere trattati esclusivamente dall’autorità o dall’assicuratore che effettua la notifica nonché dall’Ufficio nazionale di assicurazione o dal Fon-