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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine

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Circolazione stradale

trollo della durata del lavoro e del riposo.

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Il Consiglio federale disciplina i particolari per l’elaborazione dei dati, segnatamente per quanto concerne:

a. le competenze e le responsabilità;

b. il diritto d’accesso alla procedura di richiamo;

c. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;

d. il diritto d’informazione e di rettifica;

e. l’organizzazione e la gestione del sistema centrale di trattamento dei dati;

f. la collaborazione con le autorità nazionali e straniere;

g. la sicurezza e la protezione dei dati.

Art. 104f (nuovo) Registro dei procedimenti relativi agli incidenti stradali

1 L’USTRA gestisce in collaborazione con i Cantoni e le assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a motore un sistema centrale di archiviazione degli incidenti stradali e dei procedimenti penali, amministrativi e civili ad essi collegati (PIStr.).

2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti:

a. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli in rela-

zione a incidenti della circolazione;

b. esecuzione di procedimenti civili tra assicuratori e vittime di incidenti;

c. disciplinamento dei danni per i quali, secondo la legge, devono rispondere l’Ufficio na-

zionale di assicurazione o il Fondo nazionale di garanzia;

d. comunicazione dei dati richiesti per il registro degli incidenti stradali (art. 104g).

3 Il registro contiene, per ogni incidente della circolazione stradale, le seguenti informazioni:

a. i dati delle persone coinvolte nell’incidente;

b. i dati dei veicoli coinvolti nell’incidente;

c. i dati relativi al tratto di strada dove si è verificato l’incidente;

d. i dati relativi alle condizioni esterne;

e. i dati relativi al tipo e alle cause dell’incidente;.

f. gli schizzi dell’incidente;

g. i verbali degli interrogatori e i rapporti di denuncia.

4 La polizia stradale e le assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli comunicano i dati di cui al capoverso 3 lettere a–e per tutti gli incidenti soggetti all’obbligo di rilevamento di cui esse sono a conoscenza.

5 I dati notificati relativi agli incidenti possono essere trattati esclusivamente dall’autorità o dall’assicuratore che effettua la notifica nonché dall’Ufficio nazionale di assicurazione o dal Fon-