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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine

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Circolazione stradale

Art. 21 cpv. 1 e 2 primo periodo

1 Può condurre veicoli a trazione animale chi ha compiuto 16 anni.

2 Non possono condurre veicoli a trazione animale le persone che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure soffrono di una forma di dipendenza che esclude l’idoneità alla guida. …

Art. 25 cpv. 2 lett. i e 3 lett. a, e, f e g (nuovo)

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:

i. gli odocronografi, i tacografi e simili; esso prescrive l’installazione di tali apparecchi, in

particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali.

3 Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa:

a. requisiti minimi, fisici, psichici e caratteriali, per i conducenti di veicoli a motore;

e. l’insegnamento delle norme della circolazione ai conducenti di veicoli a motore e ai cicli-

sti che hanno contravvenuto a dette norme;

f. il contenuto e la portata dell’esame di verifica dell’idoneità alla guida;

g. i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell’idoneità alla guida,

per la procedura di controllo e la garanzia della qualità.

Art. 31 cpv. 2bis (nuovo)

2bis Il Consiglio federale può prevedere il divieto di consumare bevande alcoliche per:

a. le persone che operano nel trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su stra-

da (art. 6 e 8 della legge del 18 giugno 1993 sul trasporto viaggiatori4);

b. le persone che, a titolo professionale, effettuano trasporti di viaggiatori o di merci su auto-

veicoli pesanti o che trasportano merci pericolose;

c. i maestri conducenti;

d. i titolari di licenze d’allievo conducente;

e. persone che accompagnano allievi conducenti durante corse di scuola guida;

f. i titolari di licenze di condurre in prova.

Art. 41 cpv. 1 e 2

1 Durante la corsa, i veicoli a motore devono sempre avere le luci accese, i veicoli restanti solo dall’imbrunire all’alba e in caso di cattive condizioni di visibilità. Il Consiglio federale può prevedere, in determinati casi, la sostituzione di talune luci mediante catarifrangenti.

2 I veicoli a motore in sosta e i veicoli non a motore aventi più ruote sul medesimo asse devono avere le luci accese dall’imbrunire all’alba e in caso di scarsa visibilità eccetto quando stazionano nei parcheggi o in luoghi sufficientemente rischiarati dall’illuminazione stradale.

4 RS 744.10