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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine
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Circolazione stradale
Art. 15d (nuovo) Accertamento dell’idoneità alla guida o della competenza a condurre
1 Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida, la persona interessata è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:
a. guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all’1,6
per mille o con una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro;
b. guida sotto l’influsso di stupefacenti o presenza, a bordo, di stupefacenti che compromet-
tono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;
c. violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei con-
fronti degli altri utenti della strada;
d. notifica di un ufficio cantonale AI secondo l’articolo 66a capoverso 1bis della legge federa-
le del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità3;
e. notifica da parte di un medico attestante la non idoneità a condurre con sicurezza un vei-
colo a motore a cagione di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure a causa di tossicomania.
2 Se l’autorità riceve una notifica ai sensi del capoverso 1 lettera d e la persona interessata non è titolare di alcuna licenza di condurre, i documenti vanno distrutti immediatamente.
3 Se sussistono dubbi sulla competenza a condurre, la persona interessata può essere sottoposta a una corsa di controllo, un esame teorico, un esame pratico di conducente o ad altro provvedimento opportuno, quale un corso di formazione o di formazione complementare.
Art. 16a cpv. 1 lett. b
1 Commette un’infrazione lieve chi:
b. guida un veicolo a motore in stato d’ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di
alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere altre infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale.
Art. 16b cpv. 1 lett. b
1 Commette un’infrazione medio grave chi:
b. guida un veicolo a motore in stato d’ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di
alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e commette inoltre un’infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
Art. 16c cpv. 1 lett. b
1 Commette un’infrazione grave chi:
b. guida un veicolo a motore in stato d’ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol
nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6);