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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine
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Circolazione stradale
2 Se il detentore del veicolo o la persona da lui designata quale conducente presentano opposizioni giustificate contro la multa, si applicano il diritto penale ordinario e le disposizioni cantonali che disciplinano la competenza e la procedura in materia di contravvenzioni.
2. Legge del 25 giugno 197611 sul contributo alla prevenzione degli infortuni
Art. 1 cpv. 1–3
Variante secondo il numero 3.112
1Concerne unicamente il testo francese.
2 Il contributo è stabilito dal Consiglio federale. Esso ammonta al 2,5 per cento al massimo del premio netto dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore.
3Concerne unicamente il testo francese.
Varianti secondo i numeri 3.2 e 3.3
1Concerne unicamente il testo francese.
2 Il contributo è stabilito dal Consiglio federale. Esso ammonta al 5 per cento al massimo del premio netto dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore.
3 Gli assicuratori della responsabilità civile riscuotono il contributo unitamente al premio e versano il 2,5 per cento al «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» e il 2,5 per cento al Cantone dove il veicolo era ammesso alla circolazione il giorno di riferimento.
Art. 2
Variante secondo il numero 3.1
Il FSS impiega i contributi per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale; sette decimi di questo importo sono destinati agli accordi sulle prestazioni conclusi con i Cantoni per la realizzazione di misure educative e informative.
Varianti secondo i numeri 3.2 e 3.3
1 Il FSS impiega i contributi per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale; sette decimi di questo importo sono destinati agli accordi sulle prestazioni conclusi con i Cantoni per la realizzazione di misure educative e informative.
2 I Cantoni impiegano i contributi per migliorare la sicurezza del traffico risanando l’infrastruttura stradale cantonale e comunale come pure per sostenere compiti della polizia della circolazione stradale.
3. Legge federale del 19 giugno 195913 su l’assicurazione per l’invalidità
Art. 66a cpv. 1bis (nuovo)
1bis I dati necessari per determinare l’idoneità alla guida e la capacità di condurre possono essere trasmessi alle autorità competenti del rilascio e della revoca delle licenze di condurre (art. 22 cpv. 1 LCStr14)
11 RS 741.81
12 I numeri delle varianti corrispondono alla numerazione adottata nel rapporto esplicativo.
13 RS 831.20
14 RS 741.01