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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine
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Circolazione stradale
Art. 16e (nuovo) Corso di recupero in caso di revoca della licenza di condurre
1 La persona cui è revocata la licenza di condurre per almeno sei mesi a causa di ripetute infrazioni che hanno compromesso la sicurezza del traffico oppure per guida in stato di ebrietà o sotto l’effetto di stupefacenti deve frequentare, durante il periodo della revoca, un corso di recupero riconosciuto dalle autorità.
2 La licenza di condurre resta revocata finché la persona interessata non dimostra di aver seguito il corso prescritto. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
Variante:
Art. 16e (nuovo) Durata supplementare della revoca, formazione complementare
1 La persona cui è revocata la licenza di condurre per almeno sei mesi a causa di ripetute infrazioni che hanno compromesso la sicurezza del traffico oppure per guida in stato di ebrietà o sotto l’effetto di stupefacenti subisce una revoca supplementare della licenza della durata di tre mesi sospesa condizionalmente.
2 La revoca supplementare decade se durante il periodo della revoca la persona interessata ha seguito un corso di recupero riconosciuto dalle autorità.
Art. 17a (nuovo) Installazione di apparecchi per la registrazione di dati
1 Se la licenza di condurre è revocata in base all’articolo 16b capoverso 2 lettere e o f, 16c capoverso 2 lettere c o d oppure 16d capoverso 1 lettera c per superamento della velocità massima consentita o mancato adeguamento della velocità alle condizioni del traffico, la persona interessata può condurre, per i cinque anni successivi il nuovo rilascio della licenza, esclusivamente veicoli dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati.
2 In casi eccezionali opportunamente motivati, l’autorità può autorizzare la guida di un veicolo non dotato di apparecchio per la registrazione dei dati.
3 Se la persona interessata conduce un veicolo non dotato di apparecchio per la registrazione dei dati, la licenza di condurre le è revocata per una durata adeguata.
4 Il Consiglio federale emana prescrizioni sui requisiti dell’apparecchio e del rispettivo controllo.
Art. 19 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 2 primo periodo
1 Può circolare in velocipede chi ha compiuto 8 anni. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
1bis I fanciulli che non hanno raggiunto l’età prescritta, possono circolare in velocipede se accompagnati da adulti. A questo scopo, il Consiglio federale può stabilire un’età minima e una limitazione per certi tipi di strade.
2 Non possono circolare in velocipede le persone che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure soffrono di una forma di dipendenza che esclude l’idoneità alla guida. …