Progetto

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Circolazione stradale

Art. 104c cpv. 2 lett. a e d, 6 lett. i (nuovo) e 7

2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti:

a. rilascio di licenze d’allievo conducente e di licenze di condurre nonché abilitazioni a mae-

stro conducente;

d. rilascio di carte del conducente per l’odocronografo digitale.

6 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

i. lo scambio e la verifica della concordanza dei dati con il registro delle carte per l’odocro-

nografo (art. 104e).

7 Abrogato

Art. 104d cpv. 7

7 Abrogato

Art. 104e (nuovo) Registro delle carte per l’odocronografo

1 L’USTRA gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro centrale delle carte per l’odocronografo (RECO).

2 Il registro serve all’adempimento dei compiti legali seguenti:

a. rilascio delle carte del conducente, delle carte dell’azienda, delle carte dell’officina e delle

carte di controllo per l’odocronografo digitale;

b. funge da supporto per le autorità nazionali ed estere preposte al rilascio delle carte e

all’esecuzione nell’ambito delle prescrizioni in materia di controlli della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.

3 Il registro contiene:

a. i dati sui titolari delle carte;

b. i dati sulle carte per l’odocronografo rilasciate, danneggiate, non funzionanti, andate smar-

rite o revocate.

4 Oltre all’USTRA, trattano dati personali contenuti nel registro le autorità cantonali competenti per il rilascio delle carte.

5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

a. i Cantoni, ai dati di cui sono responsabili a livello di acquisizione e mutazione;

b. la polizia stradale e le autorità doganali, ai dati necessari per l’adempimento dei loro ob-

blighi di controllo;

c. le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie nel quadro delle

procedure in cui devono giudicare le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale;

d. le autorità straniere, ai dati richiesti per il rilascio delle carte del conducente e per il con-