Progetto
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto
Circolazione stradale
Allegato (n. II)
Modifica del diritto vigente
Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:
9
1. Legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari
Art. 3a cpv. 2
2 Se l’autore non riconosce una delle infrazioni imputategli, o se la somma di parecchie multe disciplinari supera il doppio del limite massimo giusta l’articolo 1 capoverso 2, la procedura ordinaria si applica a tutte le infrazioni.
Art. 4, rubrica, cpv. 1 bis (nuovo) e 2
Organi competenti
1bis Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare il personale dell’Amministrazione delle dogane e del Corpo delle guardie di confine a riscuotere multe disciplinari. Il Dipartimento informa i Cantoni interessati e conclude con essi un accordo sull’assunzione dei compiti e dei costi nonché sulla destinazione degli introiti rimanenti derivanti dalle multe. Esso può delegare la conclusione di tali accordi all’Amministrazione delle dogane.
2 Gli organi di controllo hanno facoltà di riscuotere multe sulla strada soltanto se i loro membri indossano l’uniforme di servizio. I Governi cantonali possono rinunciare a quest’ultima esigenza in caso di veicoli in stazionamento e di traffico nelle regioni rurali.
Art. 5 Contestazione sul posto
1 Se l’autore riconosce l’infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.
2 In caso di pagamento immediato è rilasciata una quietanza che non menziona il nome del contravventore.
3 Se il contravventore non paga la multa immediatamente, deve riconoscere i fatti per iscritto.
4 Se il contravventore non paga nonostante sollecito scritto in cui è fissato un ultimo termine supplementare di 10 giorni, è avviata la procedura d’esecuzione. Il riconoscimento ai sensi del capoverso 3 costituisce un titolo di rigetto provvisorio giusta l’articolo 82 capoverso 1 della legge federale del 11 aprile 188910 sull’esecuzione e sul fallimento.
Art. 6 Contestazione indiretta di veicoli in stazionamento
1 Se il contravventore non si trova sul luogo dell’infrazione, gli organi di controllo annotano i fatti e i dati d’identificazione del veicolo coinvolto sull’apposito modulo, che collocano in maniera opportuna sul veicolo. Il termine di pagamento previsto nel modulo è di 30 giorni.
2 Se la multa non è pagata entro il termine previsto, l’infrazione è notificata per scritto al detentore del veicolo. Quest’ultimo dispone delle seguenti possibilità:
a. pagamento della multa entro 10 giorni;
b. contestazione scritta della multa entro 10 giorni, fatto salvo il caso in cui il detentore del
veicolo contesta di essere stato alla guida del veicolo; in tal caso egli comunica all’autorità
9 RS 741.03
10 RS 281.1