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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine

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Circolazione stradale

Art. 15, titolo marginale, cpv. 1, 3, 4 secondo periodo e 5 secondo periodo

Formazione e formazione complementare dei conducenti di veicoli a motore

1 L’allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni, possieda da almeno 3 anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.

3 Chi, professionalmente, dà lezioni di guida deve essere in possesso dell’abilitazione a maestro conducente.

4 ... Può segnatamente prescrivere che una parte della formazione venga impartita da un titolare dell’abilitazione a maestro conducente. ...

5 … La formazione complementare dei conducenti non professionali è di al massimo un giorno per periodo di 10 anni.

Art. 15a cpv. 1, 1bis (nuovo) e 2

1 La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova.

1bis È rilasciata se il richiedente:

a. ha seguito la formazione prescritta; e

b. ha superato l’esame pratico di conducente con cui si certifica che è in grado di condurre

con sicurezza veicoli della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre.

2

Il periodo di prova è di tre anni.

Art. 15b (nuovo) Licenza di condurre di durata limitata

1 La licenza di condurre di durata limitata è rilasciata se il richiedente:

a. ha seguito la formazione prescritta; e

b. ha superato l’esame pratico di conducente.

2 Se la licenza di condurre inizialmente è in prova, è rilasciata la licenza di condurre di durata limitata se:

a. il periodo di prova è scaduto;

b il titolare ha partecipato ai corsi della formazione complementare, di carattere prevalente-

mente pratico, prescritti dal Consiglio federale per una guida volta a riconoscere ed evitare pericoli e rispettosa dell’ambiente.

3 Il Consiglio federale stabilisce quali categorie di licenze non sono di durata limitata.

Art. 15c (nuovo) Durata di validità della licenza di condurre

1 La durata di validità della licenza di condurre di conducenti non professionali è stabilita come segue:

a. fino al compimento dei 50 anni: 10 anni;

b. da 51 anni al compimento dei 60 anni: fino al compimento dei 60 anni se il periodo di

validità non supera i 5 anni, in caso contrario 5 anni;