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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine

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Allegato 2.2 (art. 3)

Prodotti di pulizia

N. 3 cpv. 4 nota a piè di pagina 64, cpv. 4bis

3 Etichettatura particolare

64GU L 262 del 27/9/1976, p. 169, modificata per l’ultima volta dalla direttiva 2008/14/CE

della Commissione del 15 febbraio 2008, GU L 42 del 16/2/2008, p. 43.

4bis Nella misura in cui esiste una nomenclatura comune conformemente all’articolo 8 della direttiva 76/768/CEE e alla decisione 96/335/CE della Commissione del 8 maggio 19968 che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, i conservanti vanno indicati utilizzando la nomenclatura ivi contemplata.

N. 5 cpv. 1

5 Scheda dei dati relativi agli ingredienti

1 Su domanda, i fabbricanti che immettono sul mercato prodotti di pulizia forniscono all’organo di notifica (art. 89 dell’ordinanza del 18 maggio 20059 sui prodotti chimici OPChim) o all’autorità cantonale competente per l’esecuzione secondo l’articolo 13, una scheda dei dati relativi agli ingredienti.

8GU L 132 dell' 1/6/1996, p. 1; modificata per l’ultima volta alla decisione 2006/257/CE

della Commisssione del 9 febbraio 2006, GU L 97 del 5/4/2006 p. 1

9 RS 813.11