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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine
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Allegato 1.5 (art. 3)
Sostanze stabili nell’aria
N. 5
5 Etichettatura particolare
1 Il fabbricante può immettere sul mercato oggetti, apparecchiature e impianti, di cui all’articolo 7 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 20064 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che contengono le sostanze ivi elencate nell’allegato I parte 1, soltanto se etichettate con i seguenti dati:
a. menzione: "Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto";
b. le designazioni chimiche abbreviate dei gas fluorurati a effetto serra che sono o saranno contenuti negli oggetti, apparecchiature e impianti, per i quali è impiegata la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo d’applicazione in questione;
c. quantità di gas fluorurati a effetto serra, in kg;
d. indicazione supplementare: “ermeticamente sigillato”, se del caso.
2 Il fabbricante di altri apparecchi o impianti non elencati nel capoverso 2, contenenti oltre 1 kg di esafluoruro di zolfo, deve segnalare sull’apparecchio o sull’impianto la presenza di questa sostanza e indicarne la quantità.
3 L’etichetta di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere scritta in almeno due lingue ufficiali, visibile, ben leggibile e duratura.
4 GU L 161 del 14/6/2006, p. 1. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.