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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine
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N. 5.3 cpv. 2 lett. c
5.3 Deroghe
2 Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica ai pezzi di ricambio per veicoli che secondo il numero 7 capoverso 4 possono ancora essere immessi sul mercato, ad eccezione di:
c. guarnizioni dei freni.
N. 6.1 lett. a nota a piè di pagina 98
6.1 Definizioni
98GU L 37 del 13/2/2003, p. 19, modificata per l’ultima volta dalla decisione 2008/385/CE
della Commissione del 24 gennaio 2008, GU L 136 del 24/5/2008, p. 9.
N. 6.2 cpv. 1, 3 e 4
6.2 Divieti
1 Gli apparecchi elettrici ed elettronici e i pezzi di ricambio nuovi per apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere immessi sul mercato se i loro materiali o componenti hanno un contenuto in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) superiore allo 0,1 per cento, oppure un contenuto in massa di cadmio superiore allo 0,01 per cento per ogni materiale omogeneo.
3abrogato
4 Alle pile contenenti mercurio, cadmio o piombo si applicano le disposizioni di cui all’allegato 2.15.
N. 7 cpv. 3bis
7 Disposizioni transitorie
3bis Il divieto di cui al numero 5.2 capoverso 1 non si applica al rame dei materiali d’attrito delle guarnizioni dei freni con un contenuto in massa di piombo non superiore allo 0.4 per cento, che sono stati immessi sul mercato per la prima volta, per il loro impiego quali pezzi di ricambio, entro il 1° dicembre 2009.