Progetto
Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 29Fedlex · Progetto
Allegato 2.16 (art. 3)
Disposizioni particolari concernenti i metalli
N. 2.2
2.2 Divieto
1 La fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti cadmiati da parte di un fabbricante sono vietate.
2 Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica il numero 6.
N. 2.3 cpv. 1bis, cpv. 2 lett. b
2.3 Deroghe
1bis I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 2.2. non si applicano ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali il numero 6.3 stabilisce che possono contenere cadmio.
2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo non cadmiato e se non viene applicato più cadmio di quello necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato, i divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:
b. agli oggetti che, per la loro sicurezza funzionale, devono al contempo essere protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione;
N. 5.1 nota a piè di pagina 96
5.1 Definizioni
98GU L 269 del 21/10/2000, p. 34, modificata per l’ultima volta dalla decisione 2008/689/CE
della Commissione del 1° agosto 2008, GU L 225 del 23/8/2008, p. 10.
N. 5.2 cpv. 1, 4 e 5
5.2 Divieti
1 L’immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui contenuto in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui contenuto in massa di cadmio per ogni materiale omogeneo è superiore allo 0,01 per cento è vietata.
4abrogato
5abrogato