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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine

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Allegato 2.16 (art. 3)

Disposizioni particolari concernenti i metalli

N. 2.2

2.2 Divieto

1 La fabbricazione e l’immissione sul mercato di oggetti cadmiati da parte di un fabbricante sono vietate.

2 Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica il numero 6.

N. 2.3 cpv. 1bis, cpv. 2 lett. b

2.3 Deroghe

1bis I divieti di fabbricazione e immissione sul mercato di cui al numero 2.2. non si applicano ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali il numero 6.3 stabilisce che possono contenere cadmio.

2 Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un prodotto alternativo non cadmiato e se non viene applicato più cadmio di quello necessario per l’impiego al quale l’oggetto è destinato, i divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:

b. agli oggetti che, per la loro sicurezza funzionale, devono al contempo essere protetti contro la corrosione e presentare particolari proprietà antifrizione;

N. 5.1 nota a piè di pagina 96

5.1 Definizioni

98GU L 269 del 21/10/2000, p. 34, modificata per l’ultima volta dalla decisione 2008/689/CE

della Commissione del 1° agosto 2008, GU L 225 del 23/8/2008, p. 10.

N. 5.2 cpv. 1, 4 e 5

5.2 Divieti

1 L’immissione sul mercato di nuovi materiali e componenti per veicoli il cui contenuto in massa di piombo, mercurio o cromo(VI) è superiore allo 0,1 per cento o il cui contenuto in massa di cadmio per ogni materiale omogeneo è superiore allo 0,01 per cento è vietata.

4abrogato

5abrogato