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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine
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3 Deroghe
1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica alle minipile il cui contenuto massimo di mercurio è di 20 g per kg.
2 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica alle pile portatili destinate all’impiego in:
a. sistemi di emergenza e sistemi d’allarme incluse le illuminazioni d’emergenza;
b. apparecchiature mediche;
c. apparecchi elettrici a batteria, che possono essere tenuti in mano, per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio .
4 Informazione
4.1 Etichettatura particolare
1 I fabbricanti (art. 2 lett. a) e i commercianti (art. 2 lett. b) di pile e di veicoli o apparecchiature in cui sono incorporate pile devono garantire che sulle pile venga apposta un’indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, visibile, ben leggibile e duratura. Sulle pile che contengono oltre 5 mg di mercurio, oltre 20 mg di cadmio od oltre 40 mg di piombo per kg, deve essere apposto il simbolo chimico Hg, Cd o Pb per il rispettivo metallo.
2 Le modalità di apposizione delle indicazioni secondo il capoverso 1 sono rette dall’articolo 21 della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 200616, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
3 I fabbricanti e i commercianti di pile portatili e di pile per autoveicoli e di apparecchiature e veicoli che contengono dette pile, devono garantire che le pile portatili e le pile per autoveicoli rechino sull’etichetta la capacità in maniera visibile, ben leggibile e duratura;
4.2 Punti vendita e pubblicità
1 Nei punti vendita in cui vengono fornite le pile deve essere indicato chiaramente in un luogo ben visibile che:
16 GU L 266 del 26/9/2006, p. 1, rettificato in GU L 339 del 6/12/2006, p. 39 e in GU L 139 del 31/5/2007 p. 40. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.