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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine

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timento delle pile rispettoso dell’ambiente e la copertura di tutti i costi di smaltimento.

6.2 Ammontare della tassa

La tassa varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di pile soggette a tassa. Il DATEC fissa l’ammontare della tassa sulla base dei presumibili costi delle attività di cui al numero 6.5. Esso esamina l’ammontare della tassa in generale ogni anno e la adegua se del caso.

6.3 Obbligo di notifica

1 Le parti assoggettate alla tassa devono comunicare all’organizzazione la quantità di pile soggette a tassa immessa sul mercato, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, indicando in particolare i tipi di pile e il loro tenore di sostanze nocive. La comunicazione avviene mensilmente, nella misura in cui le parti assoggettate alla tassa non concordano con l’organizzazione una periodicità diversa.

2 I fabbricanti che conformemente al numero 6.1 capoverso 3 sono esentati dalla tassa devono notificare ogni anno, entro il 31 marzo, a un ufficio apposito, incaricato dall’UFAM e da esso reso noto, la quantità di pile immessa sul mercato indicando i tipi e il loro tenore di sostanze nocive. L’ufficio di notifica mette loro a disposizione formulari cartacei ed elettronici. L’ufficio trasmette all’UFAM le notifiche inoltrate, secondo le prescrizioni emanate da quest’ultimo.

3 Le imprese di smaltimento, autorizzate a prendere in consegna pile in virtù di un’autorizzazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 giugno 200517 sul traffico di rifiuti (OTRif), devono notificare entro il 30 aprile di ogni anno all’organizzazione, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, le quantità di pile riprese in Svizzera che hanno riciclato o esportato per lo smaltimento nell’anno precedente.

6.4 Scadenza della tassa e termine di pagamento

1 L’organizzazione fattura l’ammontare della tassa alle parti assoggettate. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene alle parti assoggettate, oppure, nel caso di una fattura contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento secondo il numero 6.9 capoverso 2.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

17 RS 814.610