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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine
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4 L’organizzazione deve salvaguardare il segreto d’affari delle parti assoggettate alla tassa e di chi si occupa dello smaltimento.
5 L’Amministrazione federale delle dogane può comunicare all’organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altre constatazioni in relazione all’importazione o all’esportazione di pile.
6 L’organizzazione può concordare con l’Amministrazione federale delle dogane la riscossione della tassa al momento dell’importazione. In tale caso, per la riscossione, la scadenza e gli interessi è applicata la legislazione doganale.
6.8 Vigilanza sull’organizzazione
1 L’UFAM vigila sull’organizzazione. Può impartire istruzioni all’organizzazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa.
2 L’organizzazione deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie e garantirgli la consultazione degli atti.
3 Essa deve inoltrare all’UFAM, al più tardi il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell’anno precedente. In tale rapporto devono figurare in particolare:
a. il consultivo annuale;
b. il rapporto dei terzi indipendenti incaricati della revisione;
c. la quantità delle pile soggette a tassa immessa sul mercato nell’anno precedente, con indicazione dei tipi e del tenore di sostanze nocive, nonché il tasso di ripresa delle pile soggette alla tassa;
d. un elenco dei tipi di impiego dei proventi della tassa con ammontare, scopo e beneficiari;
e. l’elenco dei fabbricanti esentati dall’obbligo della tassa conformemente al numero 6.1 capoverso 3.
4 L’UFAM pubblica il rapporto salvaguardando il segreto d’affari o di fabbricazione.
6.9 Procedura
1 L’organizzazione statuisce mediante decisione sulle deroghe all’obbligo della tassa e sulle domande concernenti i finanziamenti a terzi.
2 In caso di controversia sulla fattura, essa emana una decisione relativa all’emolumento conformemente al numero 6.4 capoverso 1 frase 1.
3 Le procedure sono rette dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.
7 Compiti particolari dei Cantoni
I Cantoni vigilano sull’osservanza delle prescrizioni secondo il numero 4.2.