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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine
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Allegato 1.3 (art. 3)
Idrocarburi clorurati alifatici
N. 2 cpv. 1 lett. b e cpv. 2
2 Deroghe
1 I divieti secondo il numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano ai:
b. prodotti cosmetici per i quali il DFI, in virtù dell’articolo 35 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, stabilisce che possono contenere le sostanze di cui al numero 1 capoverso 1;
2 L’UFAM, d’intesa con il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) e con l’UFSP, può, su domanda motivata, concedere deroghe temporanee ai divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 per l’impiego di cloroformio, se:
a. secondo lo stato della tecnica per l’impiego in questione non esistono alternative al cloroformio; e
b. la quantità di cloroformio impiegata non supera quella necessaria per lo scopo perseguito, ma al massimo 20 l all’anno.