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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine
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6.5 Impiego della tassa
L’organizzazione deve impiegare la tassa esclusivamente per il finanziamento delle seguenti attività:
a. la raccolta, il trasporto e il riciclaggio di pile, nella misura in cui dette attività vengono eseguite secondo lo stato della tecnica;
b. l’informazione volta a promuovere in particolare la riconsegna di pile, per la quale può essere impiegato non più del 15 per cento degli introiti annui della tassa;
c. le sue attività nell’ambito del mandato conferitole dall’UFAM;
d. gli oneri amministrativi dell’UFAM derivanti dall’adempimento dei suoi compiti di cui ai numeri 6.7 e 6.8.
6.6 Finanziamenti a terzi
1 Terzi che rivendicano finanziamenti da parte dell’organizzazione per le attività di cui al numero 6.5 devono inoltrare a quest’ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente, una domanda motivata. L’organizzazione mette a disposizione formulari per la domanda in forma cartacea o elettronica.
2 L’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto se essi svolgono le attività in modo economico e appropriato. Può adottare le misure necessarie per la verifica di detti presupposti.
3 L’organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui al numero 6.5 lettere a e b nel quadro dei mezzi finanziari disponibili.
6.7 Organizzazione
1 L’UFAM incarica della riscossione, dell’amministrazione e dell’impiego della tassa un’organizzazione privata idonea. Detta organizzazione non può svolgere essa stessa attività economiche in relazione con la fabbricazione, l’importazione, la vendita o il riciclaggio di pile.
2 L’UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l’organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l’organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.
3 L’organizzazione deve affidare la revisione a terzi indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.