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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine
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Allegato 1.16 (art. 3)
Perfluorottano sulfonati
1 Definizioni
Sono considerati perfluoroottano sulfonati (PFOS) le sostanze con la formula bruta C8F17SO2X dove X significa OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri.
2 Divieti
1 Sono vietati l’immissione sul mercato e l’impiego di PFOS nonché di sostanze e preparati con un contenuto in massa di PFOS pari o superiore allo 0,005 per cento.
2 Vietata è l’immissione sul mercato di nuovi oggetti e di loro componenti, se contenenti:
a. un contenuto in massa di PFOS superiore allo 0.1 per cento calcolato in relazione alla massa dei diversi componenti strutturali e microstrutturali che contengono PFOS; oppure
b. nel caso di tessili o altri materiali rivestiti, più di 1 μg PFOS per metro quadrato del materiale rivestito.
3 Deroghe
I divieti di cui al numero 2 non si applicano ai tipi di prodotti seguenti e ai PFOS necessari alla loro fabbricazione nonché a sostanze e preparati che contengono PFOS:
a. fotoresist o i rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;
b. rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa;
c. abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura che permettano di limitare al massimo la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente;
d. fluidi idraulici per la navigazione aerea e aerospaziale.
4 Disposizioni transitorie
A deroga del divieto di cui al numero 2 capoverso 1, schiume antincendio, immesse sul mercato entro il 1° dicembre 2009, possono essere ancora impiegate fino al 30 novembre 2013:
a. per la protezione di impianti;