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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine

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Allegato 2.9 (art. 3)

Materie plastiche e additivi

N. 4 cpv. 2 e 3

4 Etichettatura particolare

2 I fabbricanti devono etichettare le materie plastiche espanse insufflate mediante gas fluorurati a effetto serra secondo l’allegato I parte 1 del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento e del Consiglio, del 17 maggio 200611, su taluni gas fluorurati a effetto serra, con le seguenti indicazioni:

a. la menzione: "Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto";

b. le designazioni chimiche abbreviate dei gas fluorurati a effetto serra che sono o saranno contenuti nelle materie plastiche espanse, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta;

c. la quantità dei gas fluorurati a effetto serra, in kg.

3 L’informazione secondo il capoverso 1 e l’etichetta secondo il capoverso 2 devono essere scritte in almeno due lingue ufficiali, visibili,ben leggibili e durature.

11 GU L 161 del 14/6/2006, p. 1. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.