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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine
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8 Disposizione transitoria
1 Il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 non si applica:
a. alle pile portatili non contenute in apparecchiature e che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° maggio 2009;
b. alle pile portatili, contenute in apparecchiature, se dette apparecchiature sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° dicembre 2009.
2 I requisiti di cui al numero 4.1 capoverso 1 non si applicano:
a. alle pile che sono state immesse sul mercato per la prima volta entro il 1° maggio 2009;
b. ai veicoli e apparecchiature, contenenti pile, che sono stati immessi sul mercato per la prima volta entro il 1° maggio 2009;
c. alle pile portatili, per le quali, secondo il capoverso 1 lettera b, non si applica il divieto secondo il numero 2 capoverso 2.
3 In deroga al numero 4.1 capoverso 3, pile per autoveicoli e pile portatili non recanti l’indicazione della loro capacità possono essere immesse sul mercato per la prima volta fino al 25 settembre 2009.