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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine

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Allegato 2.15 (art. 3)

Pile

1 Definizioni

1 Sono considerate pile le fonti di corrente elettrica che trasformano direttamente l’energia chimica in energia elettrica e sono composte da una o più cellule non ricaricabili (batterie primarie) o da una e più cellule ricaricabili (accumulatori).

2 Sono considerate pile per autoveicoli le pile destinate all’avviamento, all’illuminazione o all’accensione di autoveicoli.

3 Sono considerate pile portatili le pile:

a. che sono sigillate;

b. che possono essere tenute in mano;

c. che non sono destinate esclusivamente a scopi commerciali o industriali o alla propulsione di veicoli elettrici; e

d. che non sono pile industriali.

4 Sono considerate minipile, le piccole pile portatili di forma rotonda, il cui diametro è maggior dell’altezza e che sono destinate a scopi particolari come l’approvvigionamento energetico di apparecchi acustici, orologi da polso e piccoli apparecchi portatili o destinati all’alimentazione elettrica di riserva.

5 Sono considerate pile industriali, le pile destinate esclusivamente a scopi industriali o commerciali o alla propulsione di veicoli elettrici di ogni tipo, nonché le altre pile che non sono considerate pile portatili o batterie per autoveicoli.

6 Sono considerate apparecchiature le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 3 lettera a della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 200315, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), alimentate o capace di essere alimentate interamente o parzialmente da pile o accumulatori.

2 Divieti

1 Pile, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 5 mg di mercurio per kg non possono essere immesse sul mercato.

2 Pile portatili, incluse quelle contenute in apparecchi, contenenti più di 20 mg di cadmio per kg non possono essere immesse sul mercato.

15 GU L 37 del 13/2/2003, p. 24. I testi degli atti normativi della CE menzionati nel presente allegato sono ottenibili dietro fattura presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.