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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine
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Allegato 1.7 (art. 3)
Mercurio
N. 3.1
3.1 Immissione sul mercato
1 Per l’immissione sul mercato di autoveicoli e di loro materiali e componenti si applica l’allegato 2.16.
2 Per l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche si applica l’allegato 2.16.
3 Per l’immissione sul mercato di pile e accumulatori si applica l’allegato 2.15.
4 Il divieto di immissione sul mercato giusta il numero 2 lettera a non si applica:
a. ai farmaci;
b. agli oggetti d’antiquariato;
c. ai prodotti cosmetici per i quali il DFI, in virtù dell’articolo 35 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 20055 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, stabilisce che possono contenere mercurio;
d. ai componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali l’allegato 2.16 numero 6.3 stabilisce che possono contenere mercurio.
5 Se, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo privo di mercurio e se la quantità di mercurio usato non supera quella necessaria per l’impiego al quale l’oggetto è destinato, il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica:
a. agli apparecchi per laboratori e ai componenti per tali apparecchi;
b. ai colori per restauri;
c. ai dispositivi medici per usi professionali, eccettuati i termometri per la misurazione della temperatura corporea;
d. ai preparati per laboratori;
e. alle sostanze ausiliarie per processi di fabbricazione.
6 Il divieto di cui al numero 2 lettera a non si applica all’importazione di preparati e oggetti contenenti mercurio se dette merci sono solo ulteriormente lavorate o diversamente imballate in Svizzera e riesportate nella loro totalità.