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Consultazione 2007/95: Seconda revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 35 pagine

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Allegato 2.4 (art. 3)

Biocidi

N. 7

7 Disposizione transitoria

1 Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno che è stato fornito entro al 31 dicembre 2001 e che può essere destinato a utilizzazione fino al 31 dicembre 2011.

2 Il legname trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempie i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, può essere impiegato nei campi d’impiego menzionati nel numero 1.3 capoverso 3 lettera b se è stato fornito entro il 30 giugno 2005 e può essere destinato a utilizzazione fino al 31 dicembre 2011.