Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine
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scopo 2: raccogliere informazioni prima di interrogatori (verifica della credibilità di testimoni, periti ecc.)4; scopo 3: evitare «indagini parallele»5; scopo 4: proteggere gli agenti infiltrati (accertamenti sull’ambiente in cui si muove l’autore)6; − la decisione di limitare i diritti d’accesso al casellario giudiziale alle informazioni concernenti procedimenti penali aperti è stata motivata anche col fatto che un’ingerenza di tale portata nei diritti personali è giustificata soltanto nei confronti di coloro contro i quali è stato aperto un procedimento penale. L’apertura del procedimento penale in base a sospetti giustificati costituirebbe il limite che giustifica un siffatto intervento dello Stato nei confronti di un singolo individuo. Prima dell’apertura di un procedimento penale sarebbe pertanto opportuno maggiore ritegno da parte dello Stato. Questa argomentazione può sembrare giusta per l’indagato, ma non coglie nel segno, giacché, come detto, già attualmente si richiedono estratti del casellario giudiziale di persone non sospette coinvolte in un procedimento (testimoni o persone tenute a dare informazioni), le quali assumono una funzione del tutto diversa nel procedimento; − la limitazione dei diritti d’accesso ai procedimenti penali aperti non si giustifica neppure con il diritto all’esame degli atti. È stato osservato che l’imputato in un procedimento penale può avvalersi del diritto di esaminare gli atti e verificare se è stato richiesto un suo estratto del casellario giudiziale. Dato che tale diritto è riservato in primo luogo alle parti coinvolte nel procedimento penale (cfr. art. 101 CPP), questo argomento non riesce a spiegare perché sia possibile richiedere un estratto del casellario giudiziale dei testimoni, pur non usufruendo questi ultimi del diritto di consultare gli atti.
una fase precoce delle indagini, si rischia pertanto che queste ultime si concentrino su pochi autori recidivi, pur essendo molto più alto il numero degli autori che commettono un reato per la prima volta. Tuttavia i dati del casellario giudiziale non costituiscono mai l’unico indizio di sospetto, ragion per cui molto raramente ne risulteranno indagini errate. Giacché i dati del casellario giudiziale rivelano collegamenti trasversali importanti ai fini delle indagini, fedpol e il SAP devono essere autorizzati ad accedervi.
4 Gli interrogatori risultano più efficienti se l’inquirente è ben informato sull’interrogato già prima dell’interrogatorio. Sono interessanti in particolare informazioni su eventuali reati antecedenti, giacché costituiscono un mezzo efficace per verificare la credibilità della persona in questione. L’accesso ai dati del casellario giudiziale è indispensabile se non si possiedono altre informazioni sull’interrogato.
5 Per evitare indagini parallele è necessario poter accedere ai dati concernenti i procedimenti penali in corso. Va appurato se una determinata persona è indagata contemporaneamente da diverse autorità di perseguimento penale. Ciò riguarda fedpol, ad esempio quando sussiste la competenza facoltativa della Confederazione secondo l’articolo 337 capoverso 2 CP (o nuovo: art. 24 cpv. 2 CPP) o quando una persona commette più reati in diversi luoghi e almeno uno di questi reati è di competenza della Confederazione secondo gli articoli 336 e 337 CP (o nuovo: art. 23 e 24 CPP). Dato che, nel casellario giudiziale, le informazioni concernenti procedimenti penali pendenti sono sempre riferite all’imputato, non è possibile evitare indagini parallele nei confronti di eventuali coautori (nel casellario giudiziale non figurano le ulteriori persone indagate). Soprattutto i servizi di fedpol che eseguono anche compiti di coordinamento devono poter far valere questo scopo d’accesso. Ma anche per il SAP è importante sapere se vi sono indagini in corso al fine di precisare il pericolo per la sicurezza interna costituito dall’autore di un reato e dal suo ambiente.
6 Tale scopo non riguarda tutti i servizi di fedpol, bensì soprattutto l’attività della Polizia giudiziaria federale (PGF) nel settore delle indagini mascherate (cfr. le spiegazioni al n. 3.3.3). Ai fini della pianificazione dell’intervento di un agente infiltrato è estremamente importante conoscere l’ambiente nel quale dovrà operare. Le informazioni sugli antecedenti delle persone che si muovono in tale ambiente sono indispensabili per valutare meglio il rischio di un intervento e quindi proteggere meglio l’agente infiltrato. L’accesso alle informazioni del casellario giudiziale costituisce un mezzo efficace per preparare meglio gli agenti infiltrati in vista del loro intervento.