Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

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1. Obiettivo della revisione

Con la presente modifica del Codice penale (CP; RS 311) s’intende creare una base legale formale che permetta alle autorità cantonali di naturalizzazione, a determinate unità dell’Ufficio federale di polizia e al Servizio di analisi e prevenzione del DDPS di accedere online a tutti i dati del casellario giudiziale per scopi ben definiti.

L’avamprogetto intende quindi trasporre nel CP le disposizioni attualmente contenute nell’ordinanza VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2-4), che giustificano soltanto un accesso a tempo determinato. La modifica di legge proposta non incide in alcun modo sulla prassi attuale delle autorità interessate.

2. Diritti d’accesso delle autorità cantonali di naturalizzazione

2.1 Situazione iniziale

Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha raccomandato di accogliere la mozione Freysinger (06.3616). La mozione chiede che le autorità cantonali di naturalizzazione (ma non le autorità comunali) usufruiscano in futuro degli stessi diritti d’accesso del servizio competente dell’Ufficio federale della migrazione (UFM), ossia di un accesso online a tutti i dati del casellario giudiziale sia per quanto riguarda le sentenze sia per quanto riguarda i procedimenti penali pendenti (cfr. art. 365 cpv. 1 lett. g in combinazione con l’art. 367 cpv. 2 lett. e e cpv. 4 CP).

All’epoca le autorità cantonali di naturalizzazione potevano richiedere un estratto del casellario giudiziale concernente i dati su sentenze soltanto per iscritto presso il servizio di coordinamento cantonale (art. 22 cpv. 1 lett. h dell’ordinanza VOSTRA nella versione della RU 2006 4503). Non era invece possibile accedere online ai dati né accedere ai dati concernenti procedimenti penali pendenti, giacché le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione non sono menzionate nell’articolo 367 capoverso 4 CP.

La mozione Freysinger non è tuttavia mai stata trattata dal Parlamento. Poiché il Consiglio federale condivide fondamentalmente le richieste della mozione e diversi rappresentanti dei Cantoni, ritenendo urgente il progetto di revisione, sono intervenuti presso il DFGP, quest’ultimo ha deciso di non attendere un mandato formale del Parlamento, bensì di proporre al Consiglio federale, in virtù dell’articolo 367 capoverso 3 CP, una nuova disciplina a livello di ordinanza dei diritti d’accesso delle autorità cantonali di naturalizzazione.

Il 14 dicembre 2007 il Consiglio federale ha licenziato la pertinente modifica dell’ordinanza VOSTRA, stabilendo l’entrata in vigore del nuovo articolo 21 capoverso 3 per il 15 febbraio 2008. Da allora più della metà dei Cantoni hanno presentato una domanda d’accesso online al casellario giudiziale.

Tuttavia la nuova disposizione, basata sull’articolo 367 capoverso 3 CP, costituisce soltanto una soluzione transitoria. Trattandosi di dati degni di particolare protezione, per la concessione dell’accesso online al casellario giudiziale è necessaria una base legale formale. (cfr. art. 17 cpv. 2 e art. 19 cpv. 1 e 3 legge sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1). Una soluzione al livello legislativo adeguato è quindi assolutamente necessaria per motivi inerenti alla protezione dei dati. Per tale ragione, il 14 dicembre 2007 il Consiglio federale ha deciso di incaricare il DFGP di elaborare entro la fine del 2008 un pertinente avamprogetto di modifica del CP da inviare in consultazione.