Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

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Tuttavia, può accadere che un procedimento penale venga avviato soltanto dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione e con la procedura di naturalizzazione cantonale ancora in corso. In molti Cantoni la decisione cantonale relativa alla naturalizzazione viene emanata soltanto parecchi mesi dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Se l’autorità cantonale non avesse accesso alle pertinenti informazioni, vi sarebbe il pericolo che una persona venga naturalizzata indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Essendo già conclusa la procedura di naturalizzazione federale, i Cantoni rinunciano inoltre a chiedere onerosi chiarimenti all’UFM. È vero che una naturalizzazione può essere revocata prima che siano trascorsi cinque anni se il procedimento penale sfocia effettivamente in una condanna. Tuttavia, poiché la mancanza di personale non permette di individuare sistematicamente simili lacune e le sentenze penali non sono automaticamente trasmesse alle autorità di naturalizzazione, è più opportuno che, prima di decidere, le autorità cantonali competenti possano verificare se è pendente un procedimento penale, evitando così di concedere naturalizzazioni ingiustificate.

L’unico argomento a sfavore della concessione dell’accesso online ai dati concernenti procedimenti penali pendenti è il rischio di una condanna pregiudiziale. È possibile che, una volta riavviata la procedura di naturalizzazione, tali dati – anche in caso di assoluzione o non luogo a procedere – costituiscano per le autorità cantonali competenti un motivo nascosto di rifiuto della naturalizzazione, poiché potrebbero indurle a giudicare più criticamente le altre condizioni di naturalizzazione (p.es. l’integrazione).

Alle autorità cantonali di naturalizzazione non si può tuttavia imputare una generalizzata mancanza di professionalità e oggettività. Già oggi, infatti, esse trattano dati personali degni di particolare protezione, che ricevono dalle autorità di perseguimento penale del loro Cantone.

Va inoltre osservato che il naturalizzando può eludere eventuali condanne pregiudiziali evitando di presentare una domanda di naturalizzazione fintanto che è pendente un procedimento penale. L’ideale sarebbe che già sul modulo di presentazione della domanda di naturalizzazione il candidato venga reso attento al fatto che le autorità rileveranno dati concernenti procedimenti penali pendenti.

Ogni nuovo accesso online comporta naturalmente un certo potenziale di abusi, che tuttavia può essere minimizzato istruendo correttamente e controllando le autorità. In virtù dell’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza VOSTRA, i responsabili del casellario giudiziale presso l’Ufficio federale di giustizia sono autorizzati a controllare in loco il trattamento corretto dei dati di VOSTRA da parte delle autorità.

2.2.3 Necessità di un accesso online

In considerazione del gran numero di procedure di naturalizzazione (a livello federale sono trattate annualmente 25 000 domande di naturalizzazione) appare opportuno che le autorità cantonali di naturalizzazione non debbano richiedere i dati del casellario giudiziale per iscritto, bensì che vi possano accedere online. L’eliminazione delle richieste scritte ha anche il vantaggio di sgravare i servizi cantonali di coordinamento per il casellario giudiziale, cui spetta allestire gli estratti per le autorità.

2.2.4 Nessun accesso per le autorità comunali

Le autorità comunali di naturalizzazione continueranno a non avere accesso ai dati di VO-STRA, poiché a decidere in merito alle naturalizzazioni sono spesso le assemblee comunali e quindi vi è il pericolo che i dati penali, delicati per il processo di risocializzazione, vengano divulgati in misura eccessiva. Le autorità comunali dovranno continuare ad accontentarsi del