Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

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3.4 Commento delle singole modifiche nell’ambito del SAP

3.4.1 Definizione delle unità con diritto d’accesso (art. 367 cpv. 2 lett. cbis)

L’articolo 367 capoverso 2 lettera cbis AP-CP indica il Servizio di analisi e prevenzione come autorità con diritto d’accesso. Tuttavia, non tutte le unità del SAP-DDPS usufruiscono di un accesso online a VOSTRA. Possono accedere alle informazioni del casellario giudiziale soltanto le unità che ne hanno bisogno per espletare la loro attività specifica. Si è rinunciato a menzionare esplicitamente le singole unità nella legge, definendo invece i compiti per il cui adempimento si possono consultare i dati di VOSTRA. L’articolo 367 capoverso 2 lettera cbis riprende quindi la struttura dell’articolo 21 capoverso 4 Ordinanza VOSTRA (in merito cfr. anche le spiegazioni al numero 3.3.1).

3.4.2 Prevenzione di reati (art. 367 cpv. 2 lett. cbis n. 1)

Questo diritto d’accesso è impostato sull’attività della divisione «Operazioni» del SAP-DDPS, che prima del 1° gennaio 2009 era integrata nel SAP di fedpol.

La divisione Operazioni del SAP-DDPS dispone misure preventive nei settori del terrorismo, dello spionaggio, dell’estremismo violento, del commercio illecito di materiale radioattivo e del trasferimento illegale di tecnologia (art. 2 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, LMSI; RS 120). Il SAP-DDPS può condurre azioni concertate sotto forma di operazioni preventive che superano i limiti delle normali indagini di spionaggio. In collaborazione con le autorità di polizia cantonali può inoltre condurre operazioni di polizia di ampia portata sotto forma di programmi di ricerche (art. 14 Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, OMSI; RS 120.2).

I dati servono a:

- confermare un sospetto: nel settore della prevenzione di polizia è indispensabile racco-

gliere informazioni sufficienti su una persona sospetta, in particolare anche al di fuori degli orari d’ufficio;

- evitare indagini parallele: essendo a conoscenza di un procedimento aperto si evitano

indagini parallele.

- raccogliere informazioni preliminari / verificare la credibilità in occasione di interrogatori: a

differenza di quanto succede in una procedura d’indagine, gli interrogatori sono svolti su base «facoltativa». L’interrogato non è tenuto a rispondere né a partecipare in altro modo;

- proteggere agenti infiltrati / esaminare l’ambiente in cui si muove l’autore: la divisione

«Operazioni» non impiega veri e propri agenti infiltrati, bensì cosiddette «fonti», ossia persone che si muovono nell’ambiente della persona indagata e che forniscono informazioni al SAP-DDPS. È importantissimo poter verificare la credibilità di queste persone, che inoltre non devono essere coinvolte in un procedimento penale (affinché nel processo non possano tentare di giustificare il proprio operato con la loro attività di fonte).

3.4.3 Misure di respingimento ed espulsioni (art. 367 cpv. 2 lett. cbis n. 2)

Dal 1° gennaio 2009 questo diritto d’accesso è impostato sull’attività del «Servizio degli stranieri» del SAP-DDPS (cfr. le spiegazioni al n. 3.3.7).