Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
ai dati di VOSTRA. Questa soluzione ha il vantaggio che non saranno necessarie modifiche del CP nel caso di future riorganizzazioni di fedpol.
Il tenore dell’articolo 367 capoverso 2 lettera c AP-CP non rispetta esattamente l’attuale assetto normativo per il casellario giudiziale secondo gli articoli 365 e seguenti. Attualmente infatti gli scopi d’accesso e le autorità con diritto d’accesso sono disciplinati in due articoli diversi (art. 365 e 367 CP). Questa suddivisione non è adeguata, poiché un’autorità può rifarsi soltanto a uno scopo ben specifico, e le difficoltà di interpretazione sono quindi inevitabili. Per la nuova disciplina dei diritti d’accesso di fedpol, nell’articolo 367 AP-CP sono quindi stati inseriti anche gli scopi d’accesso. Si è rinunciato a integrare l’articolo 365 CP, poiché in occasione dell’ampia revisione del diritto in materia di casellario giudiziale s’intende indicare chiari scopi d’accesso anche per le altre autorità (cfr. n. 6). Dato che l’attuale normativa dell’ordinanza tiene già conto di questa problematica, si è potuto riprendere in larghissima misura la struttura dell’articolo 21 capoverso 2 dell’ordinanza VOSTRA. Sono tuttavia stati necessari singoli adattamenti alla terminologia del Codice di procedura penale svizzero.
3.3.2 Prevenzione di reati (art. 367 cpv. 2 lett. c n. 1)
L’accesso al casellario giudiziale per «impedire reati» costituisce una novità in quanto questo diritto d’accesso esiste soltanto dal 1° gennaio 2007 (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. a Ordinanza VO-STRA nella versione della RU 2006 4503). In seguito al trasferimento del SAP al DDPS, i diritti d’accesso nell’ambito della prevenzione dei reati sono suddivisi tra fedpol e il SAP-DDPS (cfr. le spiegazioni al n. 3.4.2).
Per quanto riguarda fedpol, il diritto d’accesso è impostato sull’attività del settore «Tifoseria violenta» e dell’«Ufficio centrale armi», entrambi integrati nella «Divisione principale Servizi» di fedpol. Tali unità di fedpol adottano le misure preventive contro la «violenza in occasione di manifestazioni sportive» e gli «atti preparatori relativi al commercio illecito di armi» conformemente all’articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). La competenza di fedpol negli ambiti menzionati si evince dagli articoli 24a e seguenti LMSI e dagli articoli 5 e seguenti della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm; RS 514.54). L’aggiunta «nella misura in cui tali reati rientrino nel suo ambito di competenza» intende chiarire che il diritto d’accesso di fedpol non concerne tutti i reati menzionati all’articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI.
I dati sono necessari per:
- confermare un sospetto: nel settore della prevenzione di polizia è indispensabile racco-
gliere informazioni sufficienti su una persona sospetta, in particolare anche al di fuori degli orari d’ufficio;
- evitare indagini parallele: essendo a conoscenza di un procedimento aperto si evitano
indagini parallele;
- raccogliere informazioni preliminari / verificare la credibilità in occasione di interrogatori: a
differenza di quanto succede in una procedura d’indagine, gli interrogatori sono svolti su base «facoltativa». L’interrogato non è tenuto a rispondere né a partecipare in altro modo.
- proteggere agenti infiltrati / controllare l’ambiente in cui si muove l’autore: in ambito pre-
ventivo le unità competenti non impiegano veri e propri agenti infiltrati, bensì cosiddette «fonti», ossia persone che si muovono nell’ambiente della persona indagata e che forniscono informazioni a fedpol. È importantissimo poter verificare la credibilità di queste persone, che inoltre non devono essere coinvolte in un procedimento penale (affinché nel processo non possano tentare di giustificare il proprio operato con la loro attività di fonte).