Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

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zia quali l’osservazione, l’indagine mascherata e la ricerca mirata. La PGF garantisce inoltre l’esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria che rientrano nella competenza della Confederazione.

Lo scopo della consultazione dei dati in VOSTRA è in definitiva il perseguimento dei reati. I dati di VOSTRA servono a confermare un sospetto, evitare indagini parallele, raccogliere informazioni preliminari prima di interrogatori e proteggere gli agenti infiltrati (esame dell’ambiente in cui si muove l’autore).

3.3.4 Trasmissione di informazioni a Interpol (art. 367 cpv. 2 lett. c n. 3)

Questo diritto d’accesso online è impostato sull’attività delle divisioni «Centrale operativa», «Cooperazione internazionale di polizia» e «Coordinazione» dell’Unità di competenza «Indagini Cooperazione internazionale di polizia» della Polizia giudiziaria federale (PGF). Attualmente i diritti d’accesso sono di fatto riuniti presso la Centrale operativa, anche se dal punto di vista giuridico potrebbero avvalersene singolarmente e individualmente anche le altre divisioni.

Le divisioni Centrale operativa e Coordinazione sono centri di smistamento per lo scambio di informazioni di polizia giudiziaria con le autorità di perseguimento penale svizzere ed estere. Assolvono i compiti dell’Ufficio centrale nazionale di Interpol, effettuano i primi accertamenti di polizia e coordinano le indagini intercantonali e internazionali. In quanto membri della divisione Cooperazione internazionale di polizia, gli addetti di polizia all’estero e i collaboratori dei centri di cooperazione a Ginevra e Chiasso garantiscono lo scambio d’informazioni con l’estero. Forniscono assistenza nelle procedure d’indagine e stabiliscono i primi contatti con le autorità straniere.

La consultazione del casellario giudiziale serve a raccogliere dati per poter inoltrare richieste d’informazione o rispondervi nel quadro dello scambio di informazioni di polizia giudiziaria con i servizi di Interpol e le autorità di polizia estere.

Lo scambio di informazioni nel quadro di Interpol riguarda tutti i settori della criminalità. Tuttavia le informazioni del casellario giudiziale possono essere messe a disposizione delle autorità di polizia estere soltanto nella misura in cui tali informazioni siano accessibili alle autorità di polizia svizzere. La normativa prevista dall’articolo 367 capoverso 2 lettera c numero 3 AP-CP, che precisa l’articolo 351 CP, intende quindi rispecchiare il flusso nazionale dei dati:

− dato che le autorità cantonali di polizia possono accedere, per lo meno indirettamente, ai

dati del casellario giudiziale nell’ambito di un’istruzione penale aperta (se necessario ottengono l’informazione dal procuratore pubblico), tutti i dati del casellario giudiziale devono essere accessibili anche a Interpol, a condizione che all’estero un’autorità giudiziaria abbia aperto un procedimento penale;

− per le pure indagini di polizia all’estero, i dati possono essere trasmessi per mezzo di

Interpol soltanto se si tratta di reati di competenza di fedpol;

- in Svizzera soltanto fedpol e il SAP-DDPS possono, per la prevenzione dei reati, ottenere

informazioni del casellario giudiziale, limitatamente ai reati indicati nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). La trasmissione di informazioni per il tramite di Interpol è perciò permessa soltanto per tali reati (terrorismo, spionaggio, estremismo violento, violenza in occasione di manifestazioni sportive, commercio illecito di armi e materiale radioattivo e trasferimento illegale di tecnologia secondo l’art. 2 cpv. 1 e 2 LMSI).