Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

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2.2 Punti essenziali del progetto

2.2.1 Osservazione preliminare sull’importanza dei dati penali per la procedura di na-

turalizzazione a tre livelli in Svizzera

Chi intende ottenere la cittadinanza svizzera nel quadro della naturalizzazione ordinaria deve superare una procedura a tre livelli: la naturalizzazione nel Comune (1° livello), nel Cantone (2° livello) e nella Confederazione (3° livello). La naturalizzazione al livello inferiore avviene su riserva della naturalizzazione al livello successivo. Tuttavia le procedure di naturalizzazione ai diversi livelli non sono coordinate, poiché si svolgono separatamente e in tempi diversi. Non è pertanto sufficiente se l’accesso a tutti i dati di VOSTRA è riservato unicamente all’Ufficio federale della migrazione, responsabile della concessione dell’autorizzazione di naturalizzazione da parte della Confederazione.

Una delle condizioni per ottenere la cittadinanza a tutti i livelli è che la persona in questione «si conforma all’ordine giuridico svizzero» (cfr. a livello federale l’art. 14 lett. c della legge sulla cittadinanza, LCit; RS 141.0). Sia a livello federale sia a livello cantonale tale condizione viene attualmente verificata per mezzo dei dati del casellario giudiziale, anche se i criteri di valutazione possono divergere. Visto l’identico compito della Confederazione e dei Cantoni, dovrebbe essere disciplinato allo stesso modo anche l’accesso ai dati.

2.2.2 Necessità dell’accesso ai dati di procedimenti penali pendenti

Per ragioni di economia procedurale è opportuno che i dati di VOSTRA concernenti procedimenti penali pendenti siano accessibili online anche alle autorità cantonali di naturalizzazione e non soltanto per l’UFM.

− Se l’autorità cantonale di naturalizzazione viene tempestivamente a conoscenza del fatto

che è pendente un procedimento penale che potrebbe opporsi alla naturalizzazione, può rinunciare all’onere di ulteriori accertamenti, chiedendo all’interessato il consenso per sospendere la procedura di naturalizzazione fino a conclusione del procedimento penale.

La sospensione è opportuna in quanto l’autorità di naturalizzazione non può prendere una decisione positiva fintanto che non è convinta che le condizioni per la naturalizzazione siano soddisfatte. Le esperienze acquisite dall’UFM nell’ambito delle autorizzazioni di naturalizzazione della Confederazione mostrano che di regola naturalizzando ritira volontariamente la sua richiesta se viene a sapere che l’autorità competente è a conoscenza di un procedimento penale. Il ritiro non ha conseguenze finanziarie e inoltre, in caso di assoluzione o di non luogo a procedere, l’interessato può presentare una nuova domanda di naturalizzazione.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 5A.26/1997 del 19 gennaio 1998), l’autorità preposta alla naturalizzazione potrebbe addirittura negare la naturalizzazione adducendo come unico motivo un procedimento penale pendente. Nella misura in cui l’autorità nella sua decisione mette in chiaro che la naturalizzazione è stata rifiutata sulla base dei dubbi relativi al rispetto della legge da parte del richiedente e se l’autorità non suscita l’impressione di aver anticipato il giudizio dell’autorità penale, non vi è alcuna violazione del principio della presunzione d’innocenza. Di regola tuttavia la sospensione della procedura di naturalizzazione è il provvedimento meno oneroso e quindi più opportuno.

Fintanto che all’UFM competerà la procedura di naturalizzazione federale, non saranno possibili naturalizzazioni ingiustificate. Non appare tuttavia sensato che l’autorità cantonale di naturalizzazione debba attendere la decisione di Berna, quando avrebbe potuto ottenere direttamente e molto prima le informazioni necessarie. Ciò permetterebbe anche di sgravare le autorità federali, in quanto i casi problematici non perverrebbero all’UFM.