Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

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3.4.4 Richieste di nullaosta (art. 367 cpv. 2 lett. cbis n. 3)

Questo diritto d’accesso online sarà impostato sull’attività dello Stato maggiore del SAP-DDPS, che risponde a richieste di nullaosta su incarico di autorità di sicurezza estere.

Prima del 1° gennaio 2009 tale compito era svolto dall’ex SAP di fedpol nell’ambito della comunicazione con l’estero. Su richiesta di un’autorità estera viene effettuato un controllo di sicurezza relativo a cittadini svizzeri o stranieri dimoranti in Svizzera, con lo scopo di permettere loro di collaborare a (o essere assunti per) progetti stranieri classificati.

Attualmente tale controllo di sicurezza è disciplinato nell’articolo 13 capoverso 1 lettera t dell’ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS; RS 120.3). Il SAP-DDPS svolge quest’attività in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 lettera c LMSI. In passato questa base legale è stata tuttavia ripetutamente messa in questione. Nel quadro della revisione LMSI II s’intende pertanto creare una base legale formale esplicita per i controlli di sicurezza.15

Gli estratti del casellario giudiziale costituiscono un elemento di valutazione importante per i controlli di sicurezza. Senza tali estratti, i controlli diverrebbero irrilevanti per l’estero, con conseguenze negative per la persona controllata, che potrebbe essere ritenuta troppo poco affidabile per partecipare a progetti confidenziali all’estero anche in caso di esito positivo del controllo di sicurezza.

3.4.5 Trasmissione di informazioni a Europol (Art. 367 cpv. 2 lett. cbis n. 4)

Oltre a fedpol (cfr. le spiegazioni al n. 3.3.8), anche il SAP-DDPS trasmette dati del casellario giudiziale a uffici esteri di Europol. Le informazioni vengono tuttavia trasmesse soltanto per prevenire reati che rientrano nell’ambito di competenza del SAP-DDPS, ossia in particolare il commercio illecito di materiale radioattivo.

4. Ripercussioni finanziarie e in materia di personale

Il collegamento a VOSTRA delle autorità cantonali di naturalizzazione che sinora non hanno presentato una domanda d’accesso online (attivazione del profilo; istruzione dei nuovi utenti) può essere realizzato con il personale attualmente a disposizione del casellario giudiziale svizzero in seno all’Ufficio federale di giustizia. Se le autorità cantonali di naturalizzazione possono accedere ai dati, è possibile sospendere tempestivamente singole procedure di naturalizzazione, con conseguente leggero calo delle domande pendenti presso l’UFM. Tuttavia ciò non comporta risparmi in termini di personale. Per la Confederazione la modifica di legge proposta non ha ulteriori ripercussioni finanziarie e in materia di personale. Grazie all’accesso online non sarà più necessario presentare una domanda scritta ai servizi di coordinamento cantonale per il casellario giudiziale, il ché potrebbe sgravare le autorità cantonali.

Il trasferimento della normativa sui diritti d’accesso online di fedpol e del SAP-DDPS dall’ordinanza al CP non ha ripercussioni finanziarie.

15 Secondo il disegno di modifica del 15 giugno 2007 (FF 2007 4711, 4715) l’art. 17 cpv. 3 lett. e D- LMSI ha il seguente tenore:

3 L’Ufficio federale può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se: e. lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e che i dati personali comunicati gli permettono di valutare se tale persona può collaborare a progetti esteri classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati (clearing).