Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
Per tutti questi motivi la fase in cui si trova il procedimento penale non è decisiva per la concessione dei diritti d’accesso7.
3.2.2 Accesso a VOSTRA mediante una procedura di richiamo
fedpol e il SAP-DDPS sono operativi 24 ore su 24 e devono quindi poter disporre delle informazioni quanto prima. Per tale motivo i dati del casellario giudiziale continueranno a essere messi a disposizione online.
Il fatto che il presente progetto preveda un accesso online per i servizi di fedpol e del SAP-DDPS non significa automaticamente che tutte le unità otterranno tale accesso. Il CP statuisce soltanto l’autorizzazione di principio per l’accesso online. Il collegamento online è installato e i diritti d’accesso individuali sono concessi in virtù della direttiva del DFGP del 30 settembre 2004 sull’installazione di collegamenti online e il rilascio di autorizzazioni d’accesso ad applicazioni informatiche del DFGP (direttiva online DFGP). Spetta quindi in primo luogo al consulente per la protezione dei dati dell’UFG decidere se l’autorità in questione può accedere online al casellario giudiziale (cfr. art. 17 Direttiva online DFGP). Il consulente per la protezione dei dati dell’UFG, in collaborazione con il capo del casellario giudiziale, decide a quanti e a quali membri dell’autorità concedere un diritto d’accesso individuale a VOSTRA (cfr. le disposizioni della sezione 4 nonché degli art. 13-15 e 18-20 della direttiva online DFGP8).
Non sussiste il rischio di un indebolimento sproporzionato della protezione dei dati in seguito all’estensione dei diritti d’accesso online di fedpol e del SAP-DDPS, tanto più che in occasione dell’ultima revisione sono state introdotte due nuove regole di trattamento per evitare i cosiddetti registri ombra9. L’articolo 18 capoversi 5 e 6 dell’ordinanza VOSTRA restringe le possibilità dei destinatari dei dati di registrare e trasmettere informazioni del casellario giudiziale in Svizzera. In tal modo è garantita un’ampia trasparenza per il trattamento dei dati del casellario giudiziale.
3.3 Commento alle singole modifiche nell’ambito di fedpol
3.3.1 Definizione delle unità con diritto d’accesso (art. 367 cpv. 2 lett. c)
L’articolo 367 capoverso 2 lettera c AP-CP specifica che possono accedere alle informazioni del casellario giudiziario soltanto le unità dell’Ufficio federale di polizia che ne hanno bisogno per espletare le loro attività specifiche. Si è rinunciato a menzionare esplicitamente nella legge le singole unità, elencando invece i compiti per l’adempimento dei quali si può accedere
7 Questo tuttavia non significa che definire un limite in base alla fase in cui si trova un procedimento sia sempre errato, come mostra l’esempio della trasmissione di informazioni nell’ambito di Interpol (cfr. le spiegazioni al n. 3.3.4).
8 Va tenuto conto dei seguenti fattori: frequenza d’uso, numero dei collaboratori dell’unità in questione già autorizzati ad accedere, necessità di agire autonomamente e rapidamente (p.es. al di fuori dei normali orari d’ufficio), quantità dei dati richiesti, diritti richiesti (consultazione, iscrizione, mutamento, cancellazione).
9 Per registri ombra s’intendono banche dati personali in cui sono almeno in parte registrate, conservate e direttamente consultabili le stesse informazioni del registro d’origine. I registri ombra sono problematici perché i loro dati possono eventualmente essere registrati, consultati e trasmessi per uno scopo diverso da quelli previsti dalle disposizioni sulla banca dati originaria. Inoltre, ai registri ombra si applicano altri termini di cancellazione. I dati ivi registrati esistono indipendentemente dalla banca dati originaria e vengono usati per uno scopo diverso da quello originariamente previsto. La trasparenza del trattamento dei dati viene così in gran parte a mancare.