Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine
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zione dei reati secondo la LMSI (cfr. n. 3.4.2), dell’esame di misure di respingimento nell’ambito del diritto sugli stranieri (cfr. n. 3.4.3), delle cosiddette richieste di nullaosta (cfr. n. 3.4.4) e della trasmissione d’informazioni a Europol (cfr. n. 3.4.5).
S’intende ora trasporre nel CP in modo possibilmente invariato l’attuale normativa dell’ordinanza riguardante fedpol e il SAP-DDPS. Alcuni dei termini usati finora devono tuttavia essere adattati alla normativa e alla terminologia del nuovo Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 20072 (CPP; cfr. le spiegazioni ai n. 3.3.3 e 3.3.4).
3.2 Principi del progetto
3.2.1 I diritti d’accesso di fedpol e del SAP vanno definiti in relazione ai compiti
Con la revisione s’intende garantire che i diritti d’accesso di fedpol e quelli trasferiti al SAP-DDPS a partire dal 1° gennaio 2009 non dipendano più dalla fase in cui si trova un procedimento (indagine di polizia giudiziaria), bensì esclusivamente dal fatto che lo scopo dell’accesso ai dati giustifichi, tenendo conto del principio della proporzionalità, la trasmissione di informazioni.
fedpol e il SAP-DDPS non sono organizzazioni uniformi. Sono costituiti da numerose unità che in parte adempiono compiti molto divergenti. Per questa ragione non si può ricondurre a un unico denominatore comune il motivo per cui fedpol e il SAP-DDPS devono richiedere informazioni del casellario giudiziale.
Per quanto riguarda i compiti che prima del 1° gennaio 2009 erano affidati a fedpol, vanno innanzitutto distinti i «servizi preposti alle indagini» in senso lato (che svolgono indagini per prevenire e perseguire reati) e i «servizi speciali» (che adempiono altri compiti non rientranti nelle inchieste penali). È ovvio che per i servizi che svolgono compiti specifici vanno definiti anche scopi d’accesso specifici (cfr. le spiegazioni ai n. 3.3.5 [Servizio di controllo JANUS], 3.3.6 [MROS] o 3.4.4 [richieste di nullaosta]). Anche per i servizi preposti alle indagini ai sensi dell’articolo 367 capoverso 2 lettera c CP appare tuttavia inadeguato limitare l’accesso a VOSTRA alle «indagini di polizia giudiziaria», per i seguenti motivi:
− è incontestato che le informazioni del casellario giudiziale sono indispensabili per tenere
conto dei precedenti dell’imputato nell’ambito della commisurazione della pena o per decidere in merito a un’eventuale pena condizionale. Dato che nelle prime fasi dell’indagine o nell’attività preventiva non devono essere chiarite questioni inerenti alla commisurazione della pena, si potrebbe affermare che l’accesso ai dati del casellario giudiziale è necessario soltanto a partire dall’apertura del procedimento penale. Tuttavia, le informazioni del casellario giudiziale non vengono richieste soltanto per la commisurazione della pena, bensì anche per altri scopi. Se si analizzano tali scopi secondari si constata che i dati possono essere necessari non soltanto in occasione dell’apertura di un procedimento penale, ma anche in altre fasi procedurali (per queste fasi l’art. 21 cpv. 2 lett. b Ordinanza VOSTRA impiega il termine «indagini preliminari») e addirittura in ambito preventivo.
Concretamente si tratta dei seguenti scopi secondari:
scopo 1: confermare o confutare un sospetto iniziale (circoscrizione della cerchia di autori)3;
2 FF 2007 6327
3 Il fatto che una persona sospetta sia registrata nel casellario giudiziale a causa di reati simili a quelli per cui è indagato, offre primi elementi per concretizzare un vago sospetto iniziale. Tuttavia le informazioni del casellario giudiziale in merito a reati passati in giudicato non possono essere assunte a prova della commissione di un nuovo reato. Tali informazioni inducono piuttosto fedpol e il SAP a considerare utili ulteriori accertamenti. Concedendo l’accesso alle informazioni del casellario giudiziale in