Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

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3. Diritti d’accesso dell’Ufficio federale di polizia e del Servizio di analisi e prevenzione

3.1 Situazione iniziale

Nel 2003, una verifica intradipartimentale delle basi legali per gli accessi online di fedpol al casellario giudiziale aveva evidenziato che le disposizioni allora vigenti non soddisfacevano né le necessità pratiche di fedpol né i requisiti in materia di protezione dei dati.

Tale situazione era in parte dovuta anche alla riorganizzazione di fedpol nell’ambito del progetto «Strupol», in seguito alla quale la gestione del casellario giudiziale fu affidata all’Ufficio federale di giustizia (UFG). Nel quadro dei lavori di riorganizzazione la Cancelleria federale adattò anche le pertinenti disposizioni del CP sul trattamento di informazioni del casellario giudiziale sostituendo, nell’articolo 360bis capoverso 1 lettera a vCP, l’UFG a fedpol come autorità che gestisce il casellario giudiziale. Tuttavia, l’articolo 360bis capoverso 2 lettera c vCP limitava alle «indagini di polizia giudiziaria» la base legale formale per gli accessi online di fedpol, dimenticando che in tal modo veniva a cadere la base legale formale per l’accesso al casellario giudiziale da parte di alcuni servizi specifici di fedpol (p.es. Interpol, MROS).

Dato che finora per «indagini di polizia giudiziaria» ai sensi dell’articolo 360bis capoverso 2 lettera c vCP (o art. 367 cpv. 2 lett. c CP) s’intendeva una procedura d’indagine aperta formalmente dal Ministero pubblico della Confederazione (cfr. art. 101 cpv. 1 PP; RS 312.0), i dati del casellario giudiziale non potevano essere consultati per le semplici indagini di polizia (denominate anche «indagini preliminari»1) o in ambito preventivo. Tale disparità di trattamento non è giustificata, poiché in queste fasi procedurali i motivi per cui sono necessari i dati del casellario giudiziale sono in parte gli stessi come per i procedimenti penali aperti (cfr. le spiegazioni al n. 3.2.1).

Per creare quanto prima una situazione giuridica chiara e praticabile in relazione ai diritti d’accesso di fedpol, il 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha deciso (in occasione dell’adattamento dell’ordinanza sul casellario giudiziale alla nuova parte generale del CP; cfr. RU 2006 4503) di ridisciplinare i diritti d’accesso online di fedpol nell’ordinanza VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2 Ordinanza VOSTRA, nella versione della RU 2006 4503). La disciplina transitoria, basata sull’articolo 367 capoverso 3 CP, è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. La nuova disciplina dei diritti d’accesso di fedpol concerneva anche singole unità del Servizio di analisi e prevenzione (SAP).

Il 21 maggio 2008, su richiesta del DDPS del 20 maggio 2008, il Consiglio federale ha deciso di assoggettare al DDPS, a partire dal 1° gennaio 2009, le unità del SAP di fedpol (compreso il Centro federale di situazione) cui sono affidati compiti di servizio d’informazioni sulla sicurezza interna ai sensi dell’articolo 1 lettera b della legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC), approvata dal Parlamento il 3 ottobre 2008. Con l’integrazione di alcune parti del SAP nella struttura organizzativa del DDPS si sono dovuti trasferire al nuovo servizio, che conserva la denominazione Servizio di analisi e prevenzione (qui di seguito SAP-DDPS), anche i pertinenti diritti d’accesso online al casellario giudiziale. Il 12 dicembre 2008 il Consiglio federale ha approvato la pertinente modifica dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP; RS 172.213.1), entrata in vigore il 1° gennaio 2009. Il previgente articolo 21 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA è stato leggermente modificato (con l’eccezione delle richieste di nullaosta di cui alla lett. i, i diritti d’accesso di fedpol sono rimasti invariati), mentre per il diritto d’accesso del SAP-DDPS è stato creato un nuovo articolo 21 capoverso 4. La modifica ha riguardato soprattutto i settori della preven-

1 Il termine «indagini preliminari» ricorre unicamente nell’art. 2 dell’ordinanza sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia (RS 360.1). Secondo tale disposizione, in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione, la Polizia giudiziaria federale esegue, sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, indagini preliminari e investigazioni nella sfera di competenza della Confederazione, se sussistono indizi e informazioni che motivano un sospetto di reato.