Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

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3.3.3 Perseguimento di reati (art. 367 cpv. 2 lett. c n. 2)

Nell’ambito del perseguimento di reati, l’attuale articolo 21 capoverso 2 Ordinanza VOSTRA distingue tra «indagini preliminari» (lett. b) e «indagini di polizia giudiziaria» (lett. c). Questa distinzione era tesa a chiarire che fedpol è autorizzato ad accedere ai dati del casellario giudiziale anche prima dell’apertura formale di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico della Confederazione (indagini di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 367 cpv. 2 lett. c CP). S’intendeva mettere in chiaro che le disposizioni contemplavano tutto l’ambito delle indagini volte a perseguire un reato. Dato che il Codice di procedura penale svizzero disciplina in modo nuovo l’intera attività inquirente della polizia e del pubblico ministero per il perseguimento penale, appare opportuno fondere le menzionate disposizioni dell’ordinanza (cfr. art. 367 cpv. 2 lett. c n. 2 AP-CP). L’espressione «perseguire i reati» (invece di «prevenire i reati» di cui all’art. 367 cpv. 2 lett. c n. 1 AP-CP) chiarisce che la disposizione contempla la repressione e non la prevenzione. Si è di proposito rinunciato a utilizzare le espressioni «indagini preliminari» e «indagini di polizia giudiziaria», preferendo ricorrere alla terminologia del CPP.

− Il CPP intende per «procedura preliminare» (Titolo sesto; cfr. art. 299-327 CPP) l’intera

fase delle indagini fino alla procedura dibattimentale, suddividendola in «procedura investigativa della polizia» (cfr. art. 306-307 CPP) e «istruzione da parte del pubblico ministero» (cfr. art. 308-318 CPP). L’istruzione continua a essere aperta formalmente (art. 309 CPP).

− Nell’uso linguistico comune l’espressione «polizia giudiziaria» è oggi usata in un senso

molto più ampio: include l’intero settore delle indagini volte al perseguimento di reati disciplinato dal CPP ed è quindi intesa come pendant della polizia di sicurezza (che provvede a prevenire le minacce ed è disciplinata nelle leggi di polizia).

Giacché fedpol opera anche nella fase istruttoria (su incarico del pubblico ministero), il tenore dell’articolo 367 capoverso 2 lettera c numero 2 AP-CPP sullo scopo chiarisce che il diritto d’accesso vale per l’intera procedura preliminare.

Il diritto d’accesso disciplinato dall’articolo 367 capoverso 2 lettera c numero 2 AP-CPP è impostato sull’attività principale della Polizia giudiziaria federale (PGF). Concretamente si tratta dell’attività delle tre unità di competenza «Indagini sedi distaccate»10, «Indagini centro»11 e «Indagini Impieghi speciali»"12 nonché degli «Ufficiali inquirenti PGF»13.

La PGF svolge indagini nei settori sottoposti alla giurisdizione federale (art. 336 e 337 CP; nuovo: art. 23 e 24 CPP) nonché nei settori di sua competenza secondo il diritto penale accessorio (Legge sugli stupefacenti; RS 812.121). Si tratta soprattutto delle forme gravi di criminalità internazionale nei settori della criminalità organizzata, del finanziamento del terrorismo, del riciclaggio di denaro e della criminalità economica, ma sono comprese anche indagini riguardanti la protezione dello Stato (p.es. reati in materia di esplosivi, corruzione, falsificazione di denaro, genocidio). A tale scopo la PGF può impiegare gli strumenti usuali di poli-

10 Ne fanno parte le divisioni: Indagini Losanna, Indagini Zurigo, Indagini Lugano.

11 È suddivisa in tre divisioni: Indagini Berna, Indagini Protezione dello Stato, Indagini Terrorismo.

12 È composto dalle tre divisioni: Indagini forensi e informatiche, Indagini Impieghi speciali, Osservazione.

13 Gli ufficiali inquirenti sono responsabili del coordinamento e della direzione delle indagini che interessano più divisioni. Sono le persone di contatto per il Ministero pubblico della Confederazione e possono domandare a quest’ultimo l’apertura di una procedura d’indagine. Assicurano inoltre lo scambio d’informazioni con il SAP e con altre unità della Confederazione.